1. L’Agenzia è costituita dai seguenti servizi:
a) assistenza e previdenza integrativa;
b) gestione finanziamenti finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.
2. Per l’espletamento del servizio di cui alla precedente lettera b) l’Agenzia agisce di concerto con le strutture della Ripartizione provinciale Finanze, avvalendosi del relativo personale.
3. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge provinciale. 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Alla gestione del personale ed alla sua assunzione provvede la Ripartizione provinciale competente per materia.