(1) Al personale della dirigenza sanitaria cui, a decorrere dal 1° luglio 2003, sarà attribuita un'indennità individuale di cui all'articolo 34, a decorrere dalla stessa data è garantito un aumento mensile di 155 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci fisse e ricorrenti, incluso il plusorario) ad esso spettante prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.
(2) Al personale della dirigenza sanitaria cui viene affidata la responsabilità di una struttura semplice dopo il 1° luglio 2003 è garantito, a decorrere dalla data della nomina, un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II) percepita prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.
Al personale della dirigenza sanitaria che alla stessa data è responsabile di un "modulo", riconfermato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e cui viene affidata la responsabilità di una struttura semplice dopo il 1° luglio 2003, è garantito, a partire dal 1° luglio 2003, un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II e eventualmente quota "modulo") percepita prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.
Al fine di comparazione si tiene conto del trattamento fondamentale e di posizione nonché dell'indennità individuale, della retribuzione di risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell'8 % e del compenso per ore aggiuntive programmate.
(3) Al personale della dirigenza sanitaria con funzione di sostituto direttore di una struttura complessa secondo l'art. 30 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 ovvero dalla successiva data di effettiva nomina a sostituto direttore di struttura complessa un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II) percepita prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.
Al fine di comparazione si tiene conto del trattamento fondamentale e di posizione nonché dell'indennità individuale, della retribuzione di risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell'8 % e del compenso per le ore aggiuntive programmate.
(4) Ai direttori di struttura complessa con coefficiente inferiore all'1,6 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento stipendiale mensile di 400 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento economico di cui alla L.P. 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002. Ai direttori di struttura complessa con coefficiente pari o superiore all'1,6 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento stipendiale di 700 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento economico di cui alla L.P. 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002. Ai direttori di struttura complessa con coefficiente pari o superiore a 1,8 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento stipendiale di 1.000 euro rispetto alla retribuzione mensile voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento economico di cui alla L.P. 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002.
Al fine di comparazione si tiene conto del trattamento fondamentale e di posizione nonché dell'indennità individuale, della retribuzione di risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell'8 % e del compenso per le ore aggiuntive programmate.
Al fine di garantire il predetto aumento, il personale della dirigenza sanitaria interessato viene autorizzato alla prestazione di un'ora aggiuntiva programmata o parte di essa. Qualora il predetto aumento non fosse garantito con un'ora aggiuntiva programmata, viene concessa la retribuzione di risultato di cui all'articolo 36 fino al 10 %. Se nonostante un'ora aggiuntiva programmata e la retribuzione di risultato del 10 % l'aumento di cui sopra non fosse ancora garantito, il personale della dirigenza sanitaria interessato viene autorizzato alla prestazione di un ulteriore ora aggiuntiva programmata o parte di essa.21) ]22)