(1) Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua. Tale Commissione è un organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (provider). È composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Salute.
(2) La composizione e il funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale. 142)