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g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 131)
Regolamento concernente le biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.

Art. 7 (Patrimonio di libri e media)

(1) Le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione della collettività una dotazione di libri e media conforme alle loro funzioni, tra cui le opere a stampa come i libri per bambini e ragazzi, le opere di narrativa, saggistica e consultazione, riviste e giornali, bollettini e altro materiale di informazione, mezzi audiovisivi ed elettronici, supporti dati di vario genere nonché giochi.

(2) Alla scelta dei libri e media provvede la direzione di biblioteca ovvero il personale bibliotecario, seguendo criteri oggettivi e strettamente professionali, nel rispetto delle direttive del consiglio di biblioteca.

(3) Per la costituzione del patrimonio si tiene conto:

  • a)  della qualità, dell' attualità e della molteplicità delle offerte;
  • b)  del fabbisogno locale;
  • c)  delle finalità, delle funzioni e delle potenzialità della biblioteca;
  • d)  delle caratteristiche delle biblioteche circostanti e dei criteri per la formazione del proprio patrimonio bibliografico.

(4) Per la costituzione del patrimonio si tiene particolarmente conto delle esigenze dei gruppi linguistici presenti nel bacino di utenza servito.

(5) L'attualità del patrimonio di libri e media viene garantita tramite il continuo incremento e lo scarto del materiale deteriorato e obsoleto. Il patrimonio attivo va rinnovato annualmente in una percentuale compresa tra il cinque ed il dieci per cento.

(6) Tenuto conto dell'ampiezza del bacino di utenza e della funzione della biblioteca, le biblioteche locali devono avere di norma un patrimonio attuale di almeno due libri o media per abitante, con le seguenti dotazioni minime da raggiungersi nell'arco di cinque anni:

  • a)  3.000 libri e media per le sedi principali di biblioteche nei comuni con più di 1.000 abitanti;
  • b)  2.500 libri e media per le sedi principali di biblioteche nei comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • c)  2.500 libri e media per le sedi succursali.

(7) Le biblioteche comprensoriali per le località ladine e le biblioteche centro di sistema, oltre a soddisfare i bisogni del rispettivo bacino d'utenza, mettono a disposizione libri e media particolarmente richiesti a livello comprensoriale e distrettuale, integrando così l'offerta delle altre biblioteche presenti nel loro bacino d'utenza.

(8) Nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale le biblioteche di pubblica lettura svolgono anche compiti di conservazione differenziati a seconda delle loro funzioni:

  • a)  i punti di prestito e le sedi succursali non hanno in genere compiti di conservazione;
  • b)  le sedi principali di una biblioteca di pubblica lettura limitano la conservazione alla sezione di documentazione locale e ad eventuali fondi particolari;
  • c)  le biblioteche comprensoriali e le biblioteche centro di sistema conservano, oltre al patrimonio locale del comprensorio, raccolte di libri e media attinenti alle loro funzioni.

(9) Le biblioteche di pubblica lettura cooperano fra loro, con altre biblioteche e centri di documentazione alla diffusione di particolari patrimoni bibliografici e dell'informazione.

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