(1) Per la contrattazione collettiva per l’anno 2010 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2010 e di 52 milioni di euro all’anno per gli anni 2011 e 2012.
(2) L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, per la contrattazione collettiva per l’anno 2009 per i comparti ivi indicati, a carico dell’esercizio finanziario 2009, è trasferita per una quota di 19,9 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2010. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2009 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.