I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicaizone all’organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione della suddetta comunicazione, l’organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sopsensione o della decadenza.
La nomina di componenti degli organi della Fondazione da parte di enti diversi da essa non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la designazione né vincoli di mandato verso di essi.