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a) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 41)
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 8 maggio 2020, n. 19.

ALLEGATO A 5)

Regole e misure

Nel presente Allegato sono stabilite le regole e misure della fase 2. Esso include:

  1. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
  2. misure specifiche per attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo settore;
  3. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.

I. Misure generali

  1. All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e in altri casi specifici diversamente regolati.
  2. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
    Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
    Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 6)
  3. Sono esentati dai predetti obblighi:
    a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
    b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
    c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità. 7)
  4. 8)
  5. Come protezione delle vie respiratorie, in mancanza di previsioni specifiche, si possono utilizzare mascherine FFP2, chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa, si possono utilizzare mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma. 9)
  6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico la disinfezione delle mani deve essere possibile sempre e ovunque. Si raccomanda inoltre che tutti portino sempre con sé un disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
  7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d’accesso per evitare, all’interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, nei corridoi e relative vicinanze, assembramenti che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza. 10)
  8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l’assistenza all’infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. 11)

II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate

  1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona ogni 5 m². I gestori e gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa “regola di 1/5” in caso di superfici superiori a 50 m².
    Tale regola non trova applicazione nei casi in cui è richiesta la presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C.. 12)
  2. Deve essere garantita una pulizia regolare, almeno una volta al giorno.
  3. Devono essere garantite, per quanto fattibile, un’adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d’aria.
  4. Ai sensi del capo I., punto 6 deve essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento utilizzati dalla clientela.
  5. Nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;13)
  6. Al fine di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica, nei casi in cui vi sia una violazione delle misure di sicurezza di cui al capo I, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può impedire con efficacia immediata l’accesso all’edificio scolastico o allontanare le alunne e gli alunni dall’edificio scolastico. 14)

II.A. Misure specifiche nel commercio

  1. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 5 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 15)
  2. nei centri commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del commercio ( legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d’ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti. 16)
  3. Il personale addetto alla vendita deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  4. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. Il gestore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all’entrata.
  5. La clientela in attesa all’entrata deve essere informata in merito al distanziamento da garantire stando in coda.
  6. L’area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.
  7. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22.
  8. L’accesso alle attività commerciali che si svolgono al chiuso, salvo quelle che costituiscono le esigenze essenziali e primarie della persona, è condizionato alla presentazione di una certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice). 17)

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi

  1. Negli spazi comuni degli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all’articolo 5, degli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, delle attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica la regola di 1/5, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II.D, punto 2. 18)
  2. L’accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata). 19)
  3. Negli spazi comuni vige l’obbligo generalizzato dell’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. 20)
  4. Alle attività della ristorazione situate negli esercizi ricettivi si applicano le regole previste per le attività della ristorazione in generale.
    La distanza interpersonale di cui al punto 2 del capo II.D. può essere superata, oltre che dalle persone appartenenti allo stesso nucleo convivente, anche da coloro che soggiornano nella stessa stanza. 21)
  5. Agli altri servizi offerti dalle strutture ricettive si applicano le ulteriori misure di sicurezza generalmente previste per la specifica tipologia di servizio (protezioni delle vie respiratorie, certificazione verde e altro). 22)
  6. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno.
  7. Alle piscine all’aperto e a quelle coperte si applicano le misure di cui al capo II.J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al capo II.I, punto 4 ad eccezione dell’ultimo punto. 23)
  8. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e sulla copertura di naso e bocca.
  9. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  10. Ai campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo. Nei bagni o servizi igienici va mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra le persone conviventi tra di loro. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. 24)
  11. Per le saune, gli impianti “Kneipp” e le diverse stanze delle aree benessere valgono le misure di cui al capo II.N.
  12. In presenza di casi sospetti con sintomi, si applica il protocollo approvato dall’Azienda Sanitaria.
  13. Nei dormitori comuni dei rifugi alpini, dei rifugi-albergo e degli ostelli e degli altri esercizi ricettivi, è possibile derogare all’obbligo di cui al capo I, punto 1, qualora nella struttura siano installate delle barriere divisorie tra le persone. 25)

II.C. Certificazioni verdi

  1. Ai fini delle misure di sicurezza contenute nel presente allegato, per certificazione verde semplice si intende quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
    a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
    b) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
    c) l’effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo. 26)
  2. Ai fini delle misure di sicurezza contenute nel presente allegato, per certificazione verde rafforzata si intende quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
    a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
    b) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2. 27)
  3. Gli esercenti le attività per cui è prevista la certificazione verde sono tenuti a richiederne l'esibizione. 28) 
  4. È fortemente raccomandato che partecipanti e personale di assistenza dei progetti di intrattenimento estivo per bambini si sottopongano regolarmente a un test per la rilevazione del SARS-CoV-2. 29)
  5. È fortemente raccomandato che gli utenti e il personale dei servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità e gli utenti e il personale dei servizi diurni e residenziali per bambini e ragazzi si sottopongano regolarmente a un test per la rilevazione del SARS-CoV-2. 30)

II.D. Misure specifiche per le attività di ristorazione

  1. L’accesso a tutte le attività della ristorazione, al chiuso e all’aperto, al tavolo e al banco, è ammesso solo previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata). 31)
  2. Nelle attività della ristorazione, nel locale non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere.
    I tavoli devono essere disposti in modo che ci sia una distanza di 1 metro tra i clienti di tavoli diversi, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni solo se tra le persone vengono installate adeguate barriere divisorie. 32)
  3. I tavoli, gli utensili e le barriere divisorie tra le persone devono essere puliti e sanificati a ogni cambio cliente.
  4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l’uso di un sistema di prenotazione.
  5. La disciplina di questo capo si applica anche alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, ad eccezione della necessaria certificazione verde, che per questi esercizi è quella di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice). 33)
  6. Nel catering continuativo su base contrattuale rientrano, ai fini della certificazione verde semplice, anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti con le imprese per la fornitura di pasti ai lavoratori, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
    a) la fornitura di pasti è basata su una convenzione tra datore di lavoro e ristoratore, che includa anche un elenco dei lavoratori beneficiari, da mostrare alle forze dell’ordine in caso di controllo;
    b) il ristoratore organizza per i lavoratori che usufruiscono del pasto convenzionato una sala separata dalla generalità dei clienti del ristorante.
    Qualora non sia possibile rispettare le predette condizioni, anche per i lavoratori inclusi nelle predette convenzioni vige l’obbligo, per le consumazioni all’interno dei locali, di esibire la certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
    Il buono pasto non è in alcun modo equiparato alle suddette convenzioni. 34)
  7. Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso non indossare la protezione delle vie respiratorie. 35)
  8. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
  9. È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e dopo l’utilizzo del bagno e prima e dopo la lettura dei giornali e l’uso di carte da gioco. 36)
  10. Per la consumazione al banco, che può avvenire seduti o in piedi, oltre alle ordinarie misure di sicurezza, deve essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti che non siano tra loro conviventi e, all’interno, il rispetto del numero massimo di persone che possono essere presenti.37)
  11. I buffet si svolgono nel rispetto del distanziamento interpersonale e dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 da parte di clienti e personale.
    La modalità self-service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet. 38)

II.E. Misure specifiche per i servizi di cura della persona

  1. La regola di 1/5 si applica in tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 50 m², e tiene conto solo del numero di clienti. 39)
  2. Il personale e i clienti devono indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2. L’accesso all’attività è, in ogni caso, consentito solo dietro presentazione di una certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice). 40)
  3. È necessario il controllo della temperatura con apparecchio laser, giornaliero per il personale e prima di fornire il servizio per il cliente.
  4. Il personale e il cliente devono usare guanti “usa e getta” o disinfettarsi le mani prima e dopo la fornitura del servizio.
  5. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura di giornali e riviste.

II.F. Misure specifiche per le attività sportive all’aperto

  1. Sono considerate attività sportive ammesse ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge tutte le attività sportive di base all’aperto e quelle svolte dalle associazioni sportive all’aperto.
  2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie, durante gli spostamenti, deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando vi sia la probabilità di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
  3. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli e tornei, possono essere tenuti, a condizione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni ed è consigliata la rilevazione della temperatura corporea dei presenti.
    Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono praticati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport. 41)
  4. L’uso di spogliatoi e docce comuni è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice), con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. 42)
  5. Tecnici sportivi o istruttori di fitness possono svolgere le loro attività ugualmente all’aperto, anche con più persone, in osservanza delle misure di cui ai capi I e II.F.
  6. L’accompagnamento di bambini ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge è obbligatorio fino all’età di 8 anni.

II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile

  1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 16, della legge si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui ai capi I. e II, fatte salve le disposizioni di cui al capo II.K.
    Le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 5/bis del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52 si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) e nel rispetto delle ulteriori misure di sicurezza previste dal presente allegato, salvo quella relativa al distanziamento interpersonale.
    Le attività dei centri giovanili, di centri e agenzie di formazione permanente si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata). 43)
  2. Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla formazione aziendale e le attività addestrative nelle strutture operative della protezione civile provinciale possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui ai capi I. e II. 44)
  3. Le prove e le esibizioni di bande musicali e cori sono consentite alle seguenti condizioni:
    - rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone per le bande musicali e di 1,5 metri per i cori, nonché rispetto delle misure generali di cui al capo I. Le persone non devono posizionarsi le une di fronte alle altre, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare la distanza di sicurezza di 3 metri ovvero di 1,5 metri se indossa una protezione delle vie respiratorie;
    - ogni strumento musicale e i suoi accessori possono essere utilizzati da una sola persona. La pulizia degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Prima di lasciare il posto assegnato ogni persona deve disinfettare le mani e coprire naso e bocca;
    - le prove devono essere effettuate possibilmente all’aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi, oltre al rispetto della misura di cui al capo II, punto 2, tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte prima e dopo le prove.
    Laddove le prove di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice). 45)
  4. Agli attori, alle attrici e ai membri di gruppi teatrali e set cinematografici può essere concessa, anche durante le prove, una deroga alle regole generali, limitatamente alla durata dello spettacolo ovvero delle prove, alle seguenti condizioni:
    - il contatto fisico deve essere limitato al più breve tempo possibile e alla fine della scena le persone interessate devono disinfettarsi immediatamente le mani;
    - durante le prove di recitazione e canto, qualora non si rispettino le distanze previste si deve utilizzare una visiera protettiva;
    - per quanto riguarda il contatto con il pubblico valgono, in ogni caso, le regole generali sulla distanza.
  5. Le settimane di vacanze estive di gruppi giovani, con pernottamenti in rifugi in autogestione, centri residenziali di educazione permanente e campeggi, possono essere organizzate in osservanza delle seguenti misure:
    - tutti i partecipanti, sia i ragazzi e le ragazze che gli accompagnatori e le accompagnatrici, presentano al check-in la certificazione verde di cui al capo II.C.;
    - la presenza di tutti i partecipanti viene documentata;
    - viene misurata giornalmente la temperatura a tutti i partecipanti;
    - durante le settimane di vacanze estive i partecipanti si comportano come gruppo chiuso, senza contatti esterni;
    - nel caso in cui vi sia un rischio di contatto con persone non appartenenti al gruppo tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare le misure di cui al capo I;
    - i gruppi di giovani possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici nel rispetto di tutte le misure vigenti al riguardo. 46)
  6. Laddove le prove e gli spettacoli di associazioni culturali si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri delle stesse è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice). 47)

II.H. Misure specifiche per i trasporti

  1. Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato, a partire dai 12 anni di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente.
    Il dispositivo da usare sui mezzi pubblici tra i 6 e gli 11 anni è la mascherina chirurgica o equivalente.
    Per gli impianti di risalita trovano applicazione le linee guida nazionali.48)
  2. Per gli impianti a fune valgono le seguenti condizioni:
    - gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all’80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità;
    - rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
    - aerazione dei veicoli/delle cabine tramite apertura delle finestre;
    - messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell’area della stazione: agli ingressi, agli sportelli e all’accesso ai veicoli/alle cabine;
    - disinfezione periodica dei veicoli/delle cabine.
    - Si applicano inoltre le prescrizioni della linea guida UNI/PdR 95.1:2020. 49)
  3. Nelle autovetture private tutti gli occupanti devono indossare una protezione delle vie respiratorie, eccetto nel caso in cui tutti gli occupanti siano conviventi. A questa condizione la distanza minima di 1 metro può essere ridotta per i viaggi all’interno del territorio provinciale.
  4. nell’ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all’80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore; 50)
  5. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea e i bus turistici, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all’80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell’assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore. 51)
  6. Vanno in ogni caso evitati assembramenti sia nei mezzi di trasporto che nelle aree di attesa 52)
  7. L’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, agli impianti di risalita e agli altri servizi di trasporto pubblico previsti dalla disciplina statale emergenziale vigente, salvo espresse eccezioni, è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata). 53)

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi

  1. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base e quelle svolte in luoghi chiusi dalle associazioni sportive, quelle dei centri fitness, delle palestre, anche scolastiche, quelle dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata (anche se in parte all’aperto) nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico.
  2. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono svolgersi a condizione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 metri e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni ed è consigliata la rilevazione della temperatura corporea dei presenti.
    Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport. 55)
  3. Per le attività di cui a questo capo, oltre alle misure di cui ai capi I e II, valgono anche le seguenti misure:
    - il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5;
    - tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Nel rispetto di tutte le altre misure previste, è possibile derogare all’obbligo dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie;
    - tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo l’utilizzo di ogni attrezzo;
    - il responsabile del centro fitness cura, dopo ogni utilizzo, la disinfezione delle parti degli attrezzi venute a contatto con il corpo e con l’aerosol espirato delle persone;
    - oltre alle misure di cui al capo II., punto 3, ove possibile si lasciano aperte le finestre e, comunque, si adottano misure per garantire un adeguato ricambio d’aria;
    - tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nelle borse personali, anche quando depositati negli appositi armadietti. 56)
  4. L’utilizzo di docce e spogliatoi nei locali chiusi avviene alle seguenti condizioni:
    - negli spogliatoi, escluse le docce, vi è l’obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo un numero di persone pari al doppio del numero delle docce utilizzabili. Se c’è una sola doccia, ovvero negli spogliatoi fino a 20 m², possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola di 1/5;  57)
    - gli armadietti devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. In alternativa, il gestore fornisce ai clienti sacchetti di plastica monouso per riporre i vestiti e le scarpe;
    - le docce devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo. In alternativa, a ogni cliente deve essere fornito un disinfettante spray a base di alcool da applicare sulle pareti, sul pannello e sul piatto della doccia, così da poterla disinfettare per propria sicurezza prima dell’uso e poterla utilizzare dopo aver lasciato agire il disinfettante per 45 secondi dall’applicazione;
    - nell’ambiente in cui si trovano le docce deve essere garantita una distanza minima di 1 metro tra le persone, in quanto non vi si indossa alcuna protezione delle vie respiratorie. Nell’ambiente in cui si trovano le docce possono essere presenti solo tante persone quante sono le cabine doccia utilizzabili;
    - la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni. 58) 59)
  5. L’accesso ai locali al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
    La certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) è altresì necessaria per lo sport di squadra e di contatto all’aperto;
     60)

II.J. Misure specifiche per piscine all’aperto, piscine coperte e laghi balneabili

  1. Le seguenti misure si applicano a tutte le piscine, all’aperto e coperte, private e pubbliche, incluse quelle di impianti termali.
    L’accesso a piscine e centri natatori al chiuso e all’aperto è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
    61)
  2. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5 riferita alla superficie utilizzabile, inclusa la superficie dell’acqua. 62)
  3. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Quando le persone si spostano o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie. In acqua non è necessario utilizzare la protezione delle vie respiratorie, però deve essere rispettata la distanza minima prevista dal presente punto.
  4. L’uso di spogliatoi e docce anche in luoghi chiusi è ammesso nel rispetto delle misure di cui al capo II.I, punto 4. 63)
  5. La disinfezione delle mani deve essere possibile agli ingressi, alle casse, presso i servizi igienici e nelle aree dove vi è possibilità di sedersi.
  6. L’area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.
  7. I lettini, gli ombrelloni, le imbarcazioni e tutte le attrezzature utilizzate da ospiti/clienti devono essere disinfettati ogni volta che cambia la persona che li utilizza.
  8. Nelle piscine coperte l’areazione e il ricambio d’aria devono avvenire o per mezzo di un’adeguata superficie finestrata apribile oppure tramite un impianto di ricambio dell’aria, a condizione che si tratti di un impianto a unità di trattamento aria (UTA) o di un’unità di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi impianti devono essere regolati in modo da utilizzare solo aria primaria. Qualora ciò non fosse possibile, la percentuale di aria di ricircolo deve essere ridotta il più possibile. L’impianto deve essere sottoposto a verifica e pulizia e qualora il sistema filtrante sia prossimo alla scadenza deve essere sostituito con uno più efficiente. Le griglie di ventilazione degli impianti devono essere pulite con panni in microfibra imbevuti di soluzione alcoolica al 70%.
  9. Per eventuali saune e aree benessere annesse valgono le misure di cui al capo II.N. 64)
  10. Il livello di cloro attivo libero deve essere compreso tra 1 e 1,5 mg/l, il livello di cloro combinato inferiore a 0,4 e il valore di pH dell’acqua compreso tra 6,5 e 7,5. Il controllo deve essere effettuato quotidianamente e registrato in una tabella. Per le piscine senza cloro si applicano le misure di cui al punto 11.
  11. L’accesso alle acque degli stagni naturali balneabili gestiti da operatori è limitato in base alla regola di 1/5. L'operatore deve garantire controlli regolari dell’acqua. Si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo. 65)
  12. Ai laghi balneabili liberi e agli stagni naturali liberi, si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo.

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo

  1. Le seguenti misure riguardano, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge, gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli dal vivo, anche quelli all’aperto.
  2. Negli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, l’accesso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. 66)
  3. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli eventi sportivi. 67)
  4. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli spettacoli di cori e bande. 68)
  5. L’entrata e l’uscita delle persone sono regolate con l’ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
  6. Durante la vendita dei biglietti e nel guardaroba per il pubblico si applicano misure di prevenzione specifiche. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno. Per il servizio bar valgono le misure di cui al capo II.D.
  7. Nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. 69)

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni

  1. Le seguenti misure riguardano gli eventi e le manifestazioni pubbliche, anche all’aperto, in qualsiasi forma. Osservando le seguenti misure si evita il contatto diretto tra partecipanti.
  2. Ad assemblee e riunioni che si svolgono in presenza si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I. Non trova applicazione la regola di 1/5 di cui al capo II., punto 1. 70)
  3. A convegni e congressi che si svolgono in presenza l’accesso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) e si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I. Non trova applicazione la regola di 1/5 di cui al capo II., punto 1. 71)
  4. La distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale. 72)
  5. In merito a distanze, protezione delle vie respiratorie e altre misure di sicurezza, si applica quanto previsto ai capi I e II.
  6. Gli eventi organizzati aperti al pubblico– tra cui anche sagre e feste di paese – possono svolgersi all’aperto in aree delimitate e previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
    A collaboratori e partecipanti attivi si applicano le disposizioni in merito alla certificazione verde in ambito lavorativo.
    L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone. 73)
  7. L’eventuale somministrazione di cibo e bevande negli eventi aperti al pubblico avviene nel rispetto delle regole previste per il settore della ristorazione. 74)
  8. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse75)
  9. Sono ammessi gli spettacoli viaggianti, anche indipendentemente dalla loro collocazione all’interno di una festa o di un evento, a condizione che le attrazioni ad uso singolo vengano igienizzate dopo ogni utilizzo e che le attrazioni usate invece contemporaneamente da più persone vengano igienizzate ogni 30 minuti.
    Nell’ambito degli spettacoli viaggianti sono inoltre da rispettare le misure di sicurezza generali di cui al capo I.76)

II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive

  1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata. 77)
  2. Le attività fieristiche si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
    Si applicano, inoltre, le misure di cui ai capi I e II.  78)
  3. Il controllo della temperatura con apparecchi laser è obbligatorio giornalmente per il personale che è a contatto con il pubblico e all’entrata per i visitatori.
  4. Si applicano, inoltre, le ulteriori prescrizioni previste da specifici protocolli di sicurezza territoriali.

II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere

  1. Queste strutture comprendono tutte le saune, gli impianti “Kneipp”, i bagni di vapore, le grotte di sale e le camere a temperatura differenziata nei centri benessere, ma non le SPA e le sale per trattamenti.
  2. In tutta l’area dei centri benessere, comprese le sale relax e le aree esterne integrate, per determinare il numero massimo complessivo di persone che vi si possono trovare contemporaneamente si applica la regola di 1/5. 79)
  3. In tutti gli spazi chiusi deve essere mantenuta fra le persone una distanza minima di 1 metro, fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e per le persone alloggiate nella stessa stanza. 80)
  4. Le saune e i bagni di vapore devono essere puliti a ogni cambio. I locali comuni, i servizi igienici, le docce e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati ogni due ore.
  5. Gli impianti “Kneipp” possono essere utilizzati solo con acqua corrente.
  6. Deve essere mantenuto per 14 giorni il registro delle presenze, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 81)
  7. L’accesso ai centri termali è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata). 82)

II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche

  1. Le presenti disposizioni si applicano a sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. L’ingresso a questi locali è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C. Si applicano inoltre, salvo quanto di seguito diversamente specificato, le misure generali di cui ai capi I e II. 83)
  2. Per determinare il numero complessivo massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente nelle sale giochi e nei locali assimilati si applica la regola di 1/5 in tutto il locale. 84)
  3. All’interno di questi locali deve in ogni caso essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Tutti devono indossare le protezioni delle vie respiratorie, salvo quando si trovano al tavolo e la distanza interpersonale di 1 metro è rispettata.
  4. Il controllo della temperatura con apparecchio laser è obbligatorio all’entrata, sia per il personale sia per i clienti.
  5. È necessario favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. L’efficacia degli impianti deve essere verificata in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza delle persone, al fine di garantire la corrispondenza delle portate d’aria esterna alle prescrizioni normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Le misure per il ricambio d’aria, naturale e/o attraverso l’impianto, devono essere rafforzate ulteriormente; quando l’esclusione del ricircolo non è possibile va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere adeguati i livelli di filtrazione/rimozione. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo in ogni caso il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici l’estrattore d’aria va mantenuto in funzione continuamente.
  6. Nelle sale giochi e in strutture simili le slot machine di ogni tipo devono essere disinfettate prima dell’uso ovvero vicino a ogni slot machine deve essere disponibile un disinfettante, poiché le persone che vi giocano devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver giocato.
  7. le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono condizionate alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
    È altresì obbligatoria all’accesso alle strutture l’identificazione finalizzata al tracciamento. 85)
  8. La capienza di discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
    Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e resta fermo l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo. 86)

II.P. Misure specifiche per i mercati

  1. Le seguenti disposizioni si applicano alle attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, nonché ai mercatini delle pulci e dell’usato. 87)
  2. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all’altro, il passaggio per la clientela tra i banchi così disposti deve essere, di regola, di almeno 3,5 m.
  3. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall’altro e i gestori dei banchi così collocati devono rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
  4. Lo spazio di 80 cm tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 3 non può essere utilizzato come passaggio dalla clientela e deve essere chiuso dai gestori dei banchi.
  5. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi del capo I. Devono inoltre essere evitati gli assembramenti.
  6. Deve essere garantita ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione delle mani.
  7. L’uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all’entrata e all’uscita dell’area del mercato.
  8. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al punto 2, dovrà essere garantito che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 5 m2. Per il calcolo del rapporto di 1 a 5 si tiene conto di tutta l’area sulla quale si svolge il mercato. Se le caratteristiche del luogo non permettono detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo da poter adottare una delle due precedenti soluzioni.
  9. L’accesso ai mezzi di soccorso deve comunque essere sempre garantito.
  10. Ai punti di accesso al mercato la clientela deve essere adeguatamente informata in merito all’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 1 m e di indossare una protezione delle vie respiratorie nonché in merito alle altre misure di sicurezza da osservare.

II.Q. Misure specifiche per i Mercatini di Natale

  1. Le seguenti misure si applicano a tutti i mercatini di Natale, comunque denominati, con più di cinque stand, e alle attività che si svolgono nel luogo in cui i mercatini stessi si trovano.
    Vige l’obbligo del contingentamento degli ingressi, nella misura di una persona ogni 5 metri quadri in riferimento all’intera superficie del mercato.
    Ai fini del rispetto del contingentamento vengono predisposte delimitazioni dell’area del mercato con controlli degli accessi o misure equivalenti, contenute in protocolli di sicurezza specifici per il luogo in cui si tiene il mercatino. 88)
  2. Per l’accesso all’area del Mercato di Natale è obbligatorio il possesso della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
    La certificazione verde deve essere esibita nei punti di controllo distribuiti nelle vicinanze dei Mercatini di Natale. Dietro presentazione di una certificazione verde valida, verrà rilasciato un braccialetto monouso che permetterà l'accesso al Mercato di Natale e che sarà valido solo per il giorno stesso dell’emissione.
    Gli organizzatori effettueranno, in aggiunta, controlli a campione. 89)
  3. Ove non sia possibile la delimitazione dell’area del mercato di cui al punto 1, sono garantiti dei corridoi per il passaggio delle persone che intendono attraversare la piazza o la via dedicata al Mercatino di Natale senza fermarsi, e che pertanto non sono soggette all’obbligo di presentare una certificazione verde. 90)
  4. Per il consumo di cibi e bevande all’interno dell'area del mercato, è obbligatoria la certificazione verde sotto forma di braccialetto di cui al punto 1. Quest’ultimo deve essere controllato dagli operatori dello stand prima del consumo.
    Si applicano, inoltre, le misure per la ristorazione di cui al capo II.D. In aggiunta a queste sussiste l’obbligo di presentazione della certificazione verde anche all’aperto e anche al bancone.
  5. Trovano in ogni caso applicazione le regole generali di igiene di cui ai capi I e II.
  6. Nell’area dei Mercatini di Natale sono diffuse in forma adeguata le informazioni sull’obbligo della certificazione verde e sulle ulteriori misure di sicurezza.
  7. Nel rispetto delle vigenti regole per la ristorazione e del divieto di consumazione di cibo e bevande nelle vicinanze dei locali di cui al punto 9) dell’ordinanza presidenziale n. 28 del 30.07.2021, gli esercenti le attività di ristorazione situate negli spazi adiacenti ai mercatini garantiscono che non si formino assembramenti negli spazi antistanti ai locali e controllano l’esibizione della certificazione verde anche per la consumazione all’esterno dei locali. 91)

III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali

  1. I provvedimenti nazionali in materia hanno validità per gli ambiti non regolati da questa legge e dalle ordinanze provinciali. I protocolli nazionali e territoriali hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le diverse prescrizioni della presente legge e delle ordinanze provinciali.
  2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, di cui all’allegato B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle parti sociali, di cui all’allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora, per mancata attuazione dei protocolli, non siano assicurati adeguati livelli di protezione, l’attività viene sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese le cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Commissario del Governo, l’accesso di personale dipendente o terzi delegati ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita altresì, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione a magazzino di beni e forniture.
  3. Le imprese nei cantieri edili e non edili, pubblici e privati rispettano in modo prioritario i contenuti dell’ultima versione delle “Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati”, elaborate dai partner sociali.
  4. Le imprese del settore turistico rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, di cui all’allegato B, e ogni eventuale nuova ordinanza del Presidente della Provincia.
  5. Per le attività di cui ai capi II.D e II.E trovano applicazione i protocolli di sicurezza e le relative linee guida territoriali e nazionali.
  6. Per le banche e gli istituti di credito valgono i rispettivi protocolli di sicurezza “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”, firmati dalle parti sociali in data 28 aprile 2020 e 12 maggio 2020, e successive integrazioni, nonché il protocollo d’intesa “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del Credito Cooperativo”, firmato dalle parti sociali in data 7 maggio 2020. L’applicazione di queste misure specifiche consente di disapplicare la misura di cui al capo II. Punto 1.
  7. Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive, ivi compresa la presenza del pubblico, si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza.
    In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l’organizzatore redige uno specifico protocollo di sicurezza, che il Presidente della Provincia sottopone all’Azienda Sanitaria per un parere preventivo. 92)
  8. Per le corse ippiche e gli ippodromi si applicano i protocolli specifici, nazionali e provinciali.
  9. Durante le celebrazioni religiose, fatte salve tutte le altre specifiche prescrizioni, per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie si applicano le regole di cui al presente allegato. Trovano applicazione altresì le eventuali disposizioni più restrittive stabilite dalle rispettive autorità religiose.
    La partecipazione di cori e bande alle celebrazioni religiose avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G. 93)
5)
L'allegato A è stato prima sostituito dalla deliberazione della Giunta Provinciale 26 maggio 2020, n. 376, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 2020, n. 410, successivamente dalla deliberazione della Giunta Provinciale 23 giugno 2020, n. 456, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 14 luglio 2020, n. 533, poi dalla deliberazione della Giunta Provinciale 28 luglio 2020, n. 555, ed infine dalla deliberazione della Giunta Provinciale 13 agosto 2020, n. 608 come previsto dall'art. 1, comma 6, della presente legge provinciale.
6)
Il punto 2 del paragrafo I. è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466,  successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549, e dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, ed infine dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
7)
Il punto 3 del paragrafo I. è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
8)
Il punto 4 del paragrafo I. è stato abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
9)
Il punto 5 del paragrafo I. è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
10)
Il comma 7 del paragrafo I. è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679.
11)
Il punto 8 del paragrafo I. è stato così modificato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
12)
Il punto 1 del paragrafo II. è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 6 luglio 2021, n. 599, ed infine dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 2 agosto 2021, n. 666.
13)
Il punto 5 del paragrafo I. è stato abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549.
14)
Il comma 6 del paragrafo II. è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
15)
Il punto 1 del paragrafo II.A è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
16)
Il punto 2 del paragrafo II.A è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
17)
Il punto 8 del paragrafo II.A è stato inserito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
18)
Il punto 1 del paragrafo II.B è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
19)
Il punto 2 del paragrafo II.B è stato abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, nuovamente abrogato dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876, poi aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, ed infine così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
20)
Il punto 3 del paragrafo II.B è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
21)
Il punto 4 del paragrafo II.B è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
22)
Il punto 5 del paragrafo II.B è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
23)
Il comma 7 del paragrafo II.B è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
24)
Il comma 10 del paragrafo II.B è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
25)
Il punto 13 del paragrafo II.B è stato inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 giungo 2021, n. 571.
26)
Il punto 1 del paragrafo II.C è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 giungo 2021, n. 571, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
27)
Il punto 2 del paragrafo II.C è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
28)
Il punto 3 del paragrafo II.C è stato inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 giugno 2021, n. 571, successivamente sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 6 luglio 2021, n. 599, integrato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 13 luglio 2021, n. 621, sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 2 agosto 2021, n. 666, e dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 10 agosto 2021, n. 699, dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 7 settembre 2021, n. 764, e dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876, poi integrato dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 2 novembre 2021, n. 921, ed infine così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
29)
Il punto 4 del paragrafo II.C è stato inseritodall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 6 luglio 2021, n. 599, e successivamente integrato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 13 luglio 2021, n. 621.
30)
Il punto 5 del paragrafo II.C è stato inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
31)
Il punto 1 del paragrafo II.D è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
32)
Il punto 2 del paragrafo II.D è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
33)
Il punto 5 del paragrafo II.D è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, 1103.
34)
Il comma 6 del paragrafo II.D è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
35)
Il punto 7 del paragrafo II.D è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 febbraio 2022, n. 172.
36)
Il punto 9 del paragrafo II.D è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
37)
Il punto 10 del paragrafo II.D è stato abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, ed infine così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
38)
Il punto 11 del paragrafo II.D è stato inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, e successivamente così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
39)
Il punto 1 del paragrafo II.E è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
40)
Il punto 2 del paragrafo II.E è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549, ed infine dall'allegato A della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
41)
Il punto 3 del paragrafo II.F è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
42)
Il punto 4 del paragrafo II.F è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
43)
Il punto 1 del paragrafo II.G è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente integrato dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, ed infine così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
44)
Il punto 2 del paragrafo II.G è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
45)
Il punto 3 del paragrafo II.G è stato così integrato dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
46)
Il punto 5 del paragrafo II.G è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 giungo 2021, n. 571.
47)
Il punto 6 del paragrafo II. G è stato inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648, e successivamente così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
48)
Il punto 1 del paragrafo II.H è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825, successivamente abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, inserito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, ed infine così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
49)
Il punto 2 del paragrafo II.H, è statoprima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 25maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549.
50)
Il punto 4 del paragrafo II.H è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825, e successivamente sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 25maggio 2021, n. 466, e dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549.
51)
Il punto 5 del paragrafo II.H è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
52)
Il secondo punto5 del paragrafo II.H è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825, e successivamente così sostituito dal punto 6 dell'allegato della delibera della Giunta provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
53)
Il punto 7 del paragrafo II.H è stato inserito dall'allegato delibera delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
54)
Il punto 8 del paragrafo II.H è stato aggiunto dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 giungo 2021, n. 571, e successivamente abrogato dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
55)
Il punto 2 del paragrafo II.I è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
56)
Il punto 3 del paragrafo II.I è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 10 agosto 2021, n. 699, ed infine dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
57)
Il primo trattino del punto 4 del paragrafo II.I è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
58)
l punto 4 del paragrafo II.I è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
59)
L'ultimo trattino del punto 4 del paragrafo II.I è stato abrogato dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
60)
Il punto 5 del paragrafo II.I è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e successivamente così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
61)
Il punto 1 del paragrafo II.J è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
62)
Il punto 2 del paragrafo II.J è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
63)
Il comma 4 del paragrafo II.J è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
64)
Il comma 9 del paragrafo II.J è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730.
65)
Il punto 11 del paragrafo II.J è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
66)
Il punto 2 del paragrafo II.K è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 2 agosto 2021, n. 666, dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876, ed infine dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
67)
Il punto 3 del paragrafo II.K è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, e dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549, abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 10 agosto 2021, n. 699, ed infine nuovamente inserito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
68)
Il punto 4 del paragrafo II.K è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
69)
Il punto 7 del paragrafo II.K è stato inserito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
70)
Il punto 2 del paragrafo II.L è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503, ed infine dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
71)
Il punto 3 del paragrafo II.L è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 2 agosto 2021, n. 666, dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
72)
Il punto 4 del paragrafo II.L è stato sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
73)
Il punto 6 del paragrafo II.L è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549, successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648, dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
74)
Il punto 7 del paragrafo II.L è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549.
75)
Il punto 8 del paragrafo II.L è stato abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente aggiunto dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549.
76)
Il punto 9 del paragrafo II.L è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730, e successivamente abrogato dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, ed infine aggiunto dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giungo 2021, n. 549.
77)
Il punto 1 del paragrafo II.M è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, e successivamente dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
78)
Il punto 2 del paragrafo II.M è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
79)
Il punto 2 del paragrafo II.N è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
80)
Il punto 3 del paragrafo II.N è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
81)
Il punto 6 del paragrafo II.N è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
82)
Il punto 7 del paragrafo II.N è stato aggiunto dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103, e successivamente così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 15 marzo 2022, n. 172.
83)
Il punto 1 del paragrafo II.O è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549.
84)
Il punto 2 del paragrafo II.O è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648.
85)
I commi7 e 8 del paragrafo II.Osono stati così sostituiti dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679, il punto 7 è stato prima sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648, successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876, e dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
86)
Il punto 8 del paragrafo II.O è stato inserito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
87)
Il punto 1 del paragrafo II.P è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
88)
Il punto 1 del paragrafo II.Q è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
89)
Il punto 2 del paragrafo II.Q è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
90)
Il punto 3 del paragrafo II.Q è stato così sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103.
91)
Il paragrafo II.Q è stato inserito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 2 novembre 2021, n. 921.
92)
Il punto7 del paragrafo III. è stato prima sostituito dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679, successivamente dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730, ed dall’allegato della delibera della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466, ed infine dall'allegato della delibera della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876.
93)
Il punto 9 del paragrafo III. è stato così sostituito dall’allegato della delibera della Giunta provinciale 25 maggio 2021, n. 466.
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