(1) Gli incarichi di cui all’articolo 46, comma 3, sono conferiti, a tempo determinato, dal Direttore generale o da un suo delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all’articolo 46/bis. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.
(2) Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale.
(3) L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito, previo avviso della procedura di selezione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a un dirigente sanitario dal Direttore generale; questi procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio in graduatoria, attribuito da un’apposita commissione secondo criteri fissati preventivamente. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore. 136)
(3/bis) In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della commissione deve corrispondere alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno dei membri della commissione può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Nell’assoluta impossibilità di nominare una commissione secondo dette modalità, l'assessore provinciale alla Salute può autorizzare una deroga alle norme sulla proporzionale etnica. 137)
(4) L’incarico di direzione di struttura complessa conferito a un dirigente sanitario è soggetto a conferma da parte del diretto superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova dura sei mesi a decorrere dal conferimento dell’incarico ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L’incarico di direzione di struttura complessa confermato al dirigente sanitario ha una durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, che non può essere inferiore a due anni. 138)
(5) Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:
- inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
- mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, accertato dagli organismi di valutazione competenti;
- grave e reiterata violazione dei doveri;
- mancato superamento del periodo di prova previsto;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. 139)
(6) In caso di assenza o impedimento del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa, oppure in casi di particolare urgenza, esso è sostituito da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e incaricato dal Direttore generale. 140)
(7) In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa e in assenza del sostituto di cui al comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico le relative mansioni sono assegnate, con provvedimento del Direttore generale e per un periodo massimo di otto mesi, a un dirigente scelto tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non venga coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui sono state assegnate le relative mansioni superiori può essere prorogato l’incarico fino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.
(8) In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo. 141)