1. Se sussiste un elevato rischio di contagio nel comune di ubicazione della struttura o in un comune limitrofo la direzione, d’intesa con medico, valuta se sia necessario disporre, a tutela della comunità degli/delle ospiti, la limitazione o la temporanea sospensione delle uscite degli stessi/delle stesse dalla struttura; a tal fine si tiene conto, oltre che dei bisogni clinico-assistenziali e terapeutici dell’ospite, anche di quelli psicologici, affettivi e relazionali.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono sempre essere proporzionati al rischio di contagio per la comunità degli/delle ospiti.