(1) L'atto aziendale disciplina l'attribuzione dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di programmazione aziendale e nel Piano sanitario provinciale ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero nonché ai Direttori di distretto, di dipartimento, dei servizi aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai Direttori viene inoltre conferita la facoltà di assumere decisioni che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno.
(2) La direzione delle singole strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia. 135)