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c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 46/bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico)    delibera sentenza

(1)  Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono istituiti l’organismo indipendente di valutazione e il collegio tecnico.

(2)  L’organismo indipendente di valutazione è nominato della Giunta provinciale ed è costituito da tre componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.

(3)  L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

(4)  Ferma restando la verifica annuale di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, l’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti: 128)

  1. verifica i risultati gestionali delle e dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura e all’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio; inoltre, verifica l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite; 129)
  2. provvede alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari alla scadenza dell’incarico, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico;  130)
  3. propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi agli stessi;  
  4. monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all’Azienda Sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale;
  5. comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria nonché alla Corte dei Conti;
  6. esprime un parere e valida la relazione annuale sulla performance delle strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria;
  7. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’attribuzione dei premi;
  8. valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria;
  9. promuove e attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  10. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria;
  11. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall’Azienda Sanitaria;
  12. verifica l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’Azienda Sanitaria.

(5)  Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale delle persone idonee alla nomina di componente dell’organismo indipendente di valutazione. L’iscrizione all’elenco avviene a seguito di selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

(6)  Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell’elenco provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

(7) L’iscrizione all’elenco provinciale è valida per quattro anni.

(8)  Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.

(9)  L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

(10)  Il collegio tecnico provvede, alla scadenza dell’incarico, alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. 131)

(11)  Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche.  132)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43 - Regolamento di esecuzione della disciplina dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 216 - Sanità pubblica – Riordino del servizio sanitario provinciale – Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale – Estinzione del processo per rinuncia
128)
L'alinea dell'art. 46/bis, comma 4, è stata così sostiuita dall'art. 31, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
129)
La lettera a), dell'art. 46/bis, comma 4, è stata così sostiuita dall'art. 31, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
130)
La lettera b), dell'art. 46/bis, comma 4, è stata così sostiuita dall'art. 31, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
131)
L'art. 46/bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
132)
L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 13, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4, successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e dall'art. 28, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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