(1) Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono istituiti l’organismo indipendente di valutazione e il collegio tecnico.
(2) L’organismo indipendente di valutazione è nominato della Giunta provinciale ed è costituito da tre componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.
(3) L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
(4) Ferma restando la verifica annuale di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, l’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti: 128)
- verifica i risultati gestionali delle e dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura e all’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio; inoltre, verifica l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite; 129)
- provvede alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari alla scadenza dell’incarico, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico; 130)
- propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi agli stessi;
- monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all’Azienda Sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale;
- comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria nonché alla Corte dei Conti;
- esprime un parere e valida la relazione annuale sulla performance delle strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’attribuzione dei premi;
- valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria;
- promuove e attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
- redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall’Azienda Sanitaria;
- verifica l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’Azienda Sanitaria.
(5) Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale delle persone idonee alla nomina di componente dell’organismo indipendente di valutazione. L’iscrizione all’elenco avviene a seguito di selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
(6) Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell’elenco provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
(7) L’iscrizione all’elenco provinciale è valida per quattro anni.
(8) Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.
(9) L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
(10) Il collegio tecnico provvede, alla scadenza dell’incarico, alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. 131)
(11) Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche. 132)