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a) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 41)
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 8 maggio 2020, n. 19.

Art. 1 (Misure per la ripresa delle attività)                                              delibera sentenza

(1)  Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia di Bolzano, con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

(2) La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata, tramite l'Agenzia per la Protezione civile e nei limiti ritenuti necessari, a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la salute della popolazione connessi all’emergenza sanitaria.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

(5) Per le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta provinciale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle attività si provvede come indicato ai commi da 6 a 37.

(6) Negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste all’allegato A, modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine sono esonerate dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali. Gli spostamenti all’interno del territorio provinciale e, previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e non necessitano di autocertificazione o di motivazione, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

(7) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l’ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica.

(8) L’attività sportiva e l’attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all’allegato A. Tali attività, come anche l’attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione che i bambini siano accompagnati e nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.

(9) La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

(10) Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

(11) Per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Provincia, in cui non può avvenire alcun contatto diretto dei partecipanti, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Provincia.

(12) Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all’allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

(13) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(14) A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(15) A decorrere dall’11 maggio 2020 i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(16) A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(17) A decorrere dal 25 maggio 2020 le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le attività turistiche riprendono piena attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.

(18) A decorrere dal 25 maggio 2020 riprendono l’attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo di seconda e terza categoria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A. Le stesse misure di sicurezza si applicano anche per le funivie di prima categoria.

(19) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull’intero territorio provinciale sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui in allegato alla presente legge.

(20) Ad eccezione di quanto previsto ai commi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore.

(21) L’offerta dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, anche con avvio graduale per le diverse tipologie di servizio.

(22) L’offerta dei servizi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del gestore:

  1. nel caso di bambini con età fino a sei anni le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale di assistenza. Nel caso di bambini con età dai sei anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale di assistenza;
  2. i gruppi dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
  3. nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
  4. le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle immediate vicinanze e senza l’utilizzo di mezzi di trasporto di gruppo pubblici;
  5. le condizioni di salute dei bambini partecipanti devono essere valutate con l’aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate;
  6. lo stato di salute del personale e dei partecipanti deve essere monitorato giornalmente sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
  7. il personale e i partecipanti a partire dai sei anni usano dei dispositivi di protezione in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
  8. i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
  9. nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo di locali e materiali il gestore si attiene in maniera rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previste ordinariamente e in relazione all’emergenza SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
  10. nell’ammissione alle iniziative deve essere data la precedenza a quei bambini i cui genitori non possono garantire per motivi lavorativi l’assistenza dei propri figli o ad altre specifiche indicazioni assistenziali.

(23) Nelle situazioni in cui risulta strettamente necessaria un’assistenza, ma questa non risulti possibile ai sensi di quanto previsto dal comma 22, possono essere previste forme di assistenza di tipo individuale o comunque tali da garantire la necessaria sicurezza, anche derogando dai criteri normalmente previsti per i servizi di cui all’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

(24) A decorrere dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole secondo il calendario scolastico, è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità per l’attivazione del servizio, comprese le iscrizioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle scuole dell’infanzia e delle scuole.

(25) Il servizio di emergenza di cui al comma 24 viene progettato e realizzato dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro stato giuridico.

(26) Lo svolgimento delle attività previste dai commi 24 e 25 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni da parte delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, che possono essere ulteriormente precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:

  1. nella scuola dell’infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale pedagogico. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale docente;
  2. i gruppi di bambini dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
  3. anche il personale pedagogico e il personale docente che realizzano il servizio di emergenza, rimangono il più possibile costanti;
  4. nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
  5. le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo;
  6. la posizione e l’ammissione alle iniziative degli aventi diritto al servizio di emergenza hanno luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e al numero dei posti disponibili;
  7. si applicano le condizioni stabilite dal comma 22, lettere e), f), g), h) e i).

(27) Il servizio di emergenza attivato presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di cui al comma 24 può essere frequentato anche da bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i gradi di scuola che, in base al loro handicap, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore o da una collaboratrice all’integrazione.

(28) Per gli alunni e le alunne che nell’anno scolastico corrente dovranno sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le scuole possono offrire attività di consulenza per l’apprendimento in presenza. Le scuole professionali possono organizzare i tirocini prescritti per il conseguimento della qualifica professionale. Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni che possono essere precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:

  1. sono previsti gruppi di massimo sei alunne e alunni;
  2. il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il più possibile costante, anche in caso di cambio dei docenti;
  3. l’offerta della consulenza per l’apprendimento in presenza è organizzato in modo tale da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza di almeno due metri.

(29) L’offerta dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attualmente sospesi o offerti in forma ridotta, è possibile a partire dall’entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità attraverso un piano di riattivazione dei servizi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i servizi sociali a favore delle persone con disabilità.

(30) Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

(31) Gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

(32) L’assessore provinciale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dall’assessore provinciale competente alla mobilità e trasporti.

(33) Gli enti di cui all’articolo 79 dello Statuto d’autonomia possono effettuare le sedute degli organi collegiali in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi e anche in deroga alla disciplina ordinariamente applicabile. È in ogni caso necessario assicurare il rispetto dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della comunicazione di convocazione almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche in forma di pubblicazione successiva della registrazione della seduta, per i consigli comunali o le assemblee comprensoriali, e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario/della segretaria comunale, comprensoriale o segretario/segretaria generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente del Consiglio comunale o dell'Assemblea comprensoriale oppure il/la Presidente di altro organo collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzionamento della seduta.

(34) In relazione alle misure previste dalla presente legge le sindache e i sindaci altoatesini, nell’ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

(35) Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia.

[(36) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19.] 2)

[(37) La sospensione delle attività di cui al comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all’allegato A.] 3) 4)

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2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 marzo 2024, n. 50 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, nella parte in cui sanzionava la violazione dell’obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.
4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 28 marzo 2024, n. 50 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, nella parte in cui sanzionava la violazione dell’obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.
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