(1) Una commissione tecnico-scientifica provinciale valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale frequentati all’estero, ai fini dell’accesso alle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 46.
(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia. 134)