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f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 101)
Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza

1)
Pubblicato nel  supplemento 4 del B.U. 18 agosto 2022, n. 33.

TITOLO I
UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, CULTURA, COMUNITÀ COMPRENSORIALI

CAPO I
Disposizioni in materia di uffici provinciali e personale

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis Gli enti pubblici che dipendono dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia possono inoltre, alla condizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), assumere le seguenti persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, fuori dalla dotazione dei posti:

a) persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

b) persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

c) persone che prima della loro assunzione hanno partecipato a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;

d) persone che prima della loro assunzione hanno concluso un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

1/ter. La Giunta provinciale disciplina l’assunzione su richiesta nominativa di persone con disabilità presso gli enti pubblici.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è abrogato.

(3) Nel primo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative” sono inserite le parole: “non incompatibili con lo status rivestito dal/dalla dipendente,”.

CAPO II
Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente comma:

“1/bis Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in collaborazione con le scuole professionali provinciali.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:

“4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base di un esame.”

(3) Nel comma 5 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti” sono sostituite dalle parole: “Le direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale sono preposte”.

(4) Il comma 6 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:

“6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi, salvo i casi di esenzione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”

(5) Nel comma 7 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” sono sostituite dalle parole: “Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali”.

CAPO III
Disposizioni in materia di istruzione

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 12/decies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Gli incarichi conferiti e i contratti stipulati con i docenti in quiescenza si risolvono al termine del periodo di sospensione del docente sostituito.”

CAPO IV
Disposizioni in materia di cultura

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)

(1) Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, sono inserite le seguenti parole: “nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale”.

(2) Il comma 3 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

“1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e in 300.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

CAPO V
Disposizioni in materia di comunità comprensoriali 

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito: “È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa stipulazione di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, o stipulazione di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, o partecipazione a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, o conclusione di un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.”

TITOLO II
CACCIA, TERRITORIO E PAESAGGIO, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, ENERGIA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

CAPO I
Disposizioni in materia di caccia

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)

(1) All’inizio del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, inclusa la selvaggina di allevamento, in un centro di allevamento di fauna selvatica è subordinata all’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia.”

(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/bis Il titolare del centro di allevamento di fauna selvatica è sollecitato per iscritto dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia a rimuovere dal centro di allevamento eventuali animali appartenenti a specie selvatiche tenuti senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa. Se la rimozione non avviene entro il termine fissato, non inferiore a 30 giorni, il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone d’ufficio la rimozione degli animali dal centro, addebitando i relativi costi al titolare del centro di allevamento.”

CAPO II
Disposizioni in materia di territorio e paesaggio

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “del piano paesaggistico” sono sostituite dalle parole: “della pianificazione paesaggistica”.

(2) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “destinato ad uso residenziale” sono inserite le parole: “, salvo che la volumetria venga utilizzata per l’ampliamento di un’azienda già esistente nell’area interessata.”

(3) Dopo il comma 7 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, é aggiunto il seguente comma:

“8. In caso di realizzazione di studentati in zone produttive ai sensi del comma 1, vengono stipulate, secondo una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, specifiche convenzioni tra Comuni e istituzioni pubbliche o private, oppure con soggetti terzi privati, che prevedono il divieto di mutare la destinazione dell’edificio per almeno 20 anni. Il relativo vincolo è annotato dal Comune nel libro fondiario a spese del/della richiedente e decorre dalla data dell’annotazione tavolare. Al termine della durata del vincolo può esserne chiesta la cancellazione. Dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2.”

(4) Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Per definire un limite massimo di pernottamenti turistici in Alto Adige è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio ricettivo, sulla base della licenza ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell’anno 2019. Nel contempo viene introdotto un sistema dinamico di assegnazione dei posti letto non più utilizzati. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto nonché i presupposti e i criteri per l’assegnazione dei posti letto ai singoli esercizi e una relativa norma transitoria. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né concessa un’autorizzazione che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell’assegnazione di posti letto da parte del Comune non può essere rilasciata alcuna autorizzazione che determini un aumento dei posti letto.

7. Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l’imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo di posti letto.”

(5) Al comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “standard qualitativi” sono sostituite dalla parola: “standard”.

(6) Nel comma 1 dell‘articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole “dopo la cancellazione degli eventuali vincoli” sono inserite le parole “per scopi turistici”.

(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi 4, 5 e 6:

“4. A tutela dello spazio abitativo della popolazione residente e per la finalità prevista dall’articolo 34, comma 6, viene limitato l’affitto privato a uso turistico di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. A tale scopo è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio, sulla base della denuncia dell’attività ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell’anno 2019. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto, i presupposti e i criteri per l’assegnazione dei posti letto per l’affitto a scopi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché una relativa norma transitoria. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell’assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto.

5. Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo di posti letto fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l’imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche alle attività agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.”

(8) Alla fine del comma 9 dell'articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto íl seguente periodo: "Per le zone produttive di interesse provinciale destinate all'insediamento di un'unica impresa si può prescindere dal concorso di progettazione e il piano di attuazione può essere proposto dal proprietario dell'area”.

(9) Dopo il comma 11 dell'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“12. In caso di impianti o opere non destinate a uso residenziale, con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano.”

(10) Nel testo tedesco del comma 5 dell'articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “Die mit dem Bauvergehen zusammenhängende Besteuerung”.

(11) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture” sono sostituite dalle seguenti parole: “che devono essere contigue alle zone edificabili esistenti, di zone per attrezzature pubbliche, di zone a destinazione particolare per i bacini di accumulo e di opere di urbanizzazione primaria”.

(12) Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La destinazione di nuove zone edificabili, anche in attuazione di accordi urbanistici ai sensi dell’articolo 20, è consentita anche se queste sono separate dalle zone edificabili esistenti da aree destinate alla viabilità e alla mobilità o da torrenti.”

(13) Nel terzo periodo del comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “a tutela storico-artistica o paesaggistica” sono inserite le parole: “di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i)”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)

(1) Al comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”.

CAPO III
Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: “Nel caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la cui durata residua sia inferiore ai 30 anni, la durata della nuova concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

“3. Le lievi modifiche di cui al comma 1 vanno comunicate all’ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche e al comune competente.”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“5. Gli spostamenti di tracciato delle condotte a pressione che si rendano necessari in fase di esecuzione e superino i limiti di cui al comma 1, lettera c), nonché le modifiche alle opere da eseguire al termine della procedura di collaudo sono soggetti all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettere a) e b). Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche.”

(4) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23/ter della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito: “Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale è da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto. Per il rilascio delle concessioni ai sensi del presente articolo, si applica la procedura per il rilascio di concessioni di cui all’articolo 23/bis, comma 1, con una durata massima del procedimento di 180 giorni.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 30 KV e quelle per impianti di illuminazione pubblica nonché le relative opere accessorie non sono soggette ad autorizzazione della Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, fermi restando gli eventuali pareri necessari e fatte salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il comune territorialmente competente pubblica le domande di autorizzazione alla costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni di apposito avviso all’albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al comune.”

Art. 11 (Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”)

(1) Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

“10. L’utilizzo di acqua per scopo antincendio è esente dal canone idrico annuo.

11. I sistemi di irrigazione di grande valore storico-culturale e paesaggistico, quali ad esempio i cosiddetti “Waale” e i mulini didattici, sono esenti dal canone idrico annuo.”

CAPO IV
Disposizioni in materia di energia

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, “Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, le parole: “per grandi derivazioni” sono sostituite dalle parole: “per medie e grandi derivazioni”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, le parole: “Gli obblighi del primo e terzo comma dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle grandi derivazioni idroelettriche” sono sostituite dalle parole: “Gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche”.

CAPO V
Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”)

(1) Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è soppresso.

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza dei Comuni sono svolti nell’ambito delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13.”

TITOLO III
FINANZA LOCALE, ESERCIZI PUBBLICI, FINANZE, ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ, AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, COMMERCIO

CAPO I
Disposizioni in materia di finanza locale

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del Comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa:

a) stipula di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

b) stipula di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

c) partecipazione a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;

d) conclusione di un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti i parametri per l'assunzione di dirigenti nel caso di gestione associata di servizi o funzioni ai sensi dell’articolo 127, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e per assunzioni finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle attività nei casi di cui agli articoli 91, comma 4/bis, e 155, comma 1, secondo periodo, della citata legge regionale, nonché per l’assunzione a tempo determinato nei casi di cui all’articolo 167, comma 1/bis, della stessa legge regionale.”

CAPO II
Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, le parole: “il rispettivo numero dei posti letto” sono sostituite dalle parole: “il numero dei posti letto assegnati su domanda”.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 “Disciplina dell’agriturismo”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituita:

„d) la specificazione della capacità ricettiva e, in caso di alloggio, il numero dei posti letto assegnati su domanda;”.

CAPO III
Disposizioni in materia di finanze

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è abrogato. Sono fatti salvi gli impegni di spesa già assunti.

(2) Il comma 2 dell’articolo 21/bis, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano provvede l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con gli stanziamenti messi a disposizione per la costruzione e l’ammodernamento degli ospedali pubblici nell’ambito della Missione Tutela della salute. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in essere a partire dal 1°gennaio 2020, inerenti alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano.”

CAPO IV
Disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato

2. Nel comma 1 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “entro il termine di cui all’articolo. 6, comma 1” sono sostituite dalle parole: “entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 5”.

CAPO V
Disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Rifugi di proprietà provinciale)

1. Per definire il fabbisogno di investimenti e manutenzioni e le relative priorità di intervento dei rifugi alpini di proprietà provinciale, la Giunta provinciale può avvalersi di una commissione di esperti.

2. La commissione di esperti è composta da:

a) il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, o un suo delegato/una sua delegata;

b) il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, o un suo delegato/una sua delegata;

c) i/le presidenti delle due associazioni alpinistiche del territorio maggiormente rappresentative, o un loro delegato/una loro delegata.

3. La commissione di esperti ha compiti di consulenza per la Giunta provinciale e coadiuva gli uffici provinciali nelle questioni riguardanti i rifugi alpini di proprietà provinciale. In particolare, esprime valutazioni in ordine ai lavori di manutenzione e di ricostruzione, alla priorità degli stessi e alle migliori scelte tecniche da adottare. La commissione svolge inoltre un’attività di coordinamento, controllo e vigilanza sui gestori dei rifugi alpini di proprietà provinciale.

4. Ai membri della commissione di esperti non spettano compensi o rimborsi spese.”

CAPO VI
Disposizioni in materia di commercio

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”)

(1) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, dopo le parole: “la cessazione” sono inserite le parole: “dell’attività”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “La sospensione e la cessazione” sono sostituite dalle parole: “La sospensione e la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita”.

(3) Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“17/bis (Esercizi commerciali di bottiglieria)

1. Gli esercizi commerciali di bottiglieria sono esercizi di vendita al dettaglio di alcolici e altre bevande, abilitati anche alla somministrazione al pubblico degli stessi per la degustazione.

2. Agli esercizi commerciali di bottiglieria si applica la disciplina di cui all’articolo 13 della presente legge.”

(4) L’alinea del comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio isolato o fuori mercato di cui all’articolo 30, comma 2, decadono:”

(5) Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è aggiunto il seguente numero:

“5) un numero di 30 assenze in ciascun anno solare nel caso di posteggi isolati o fuori mercato con cadenza giornaliera o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo complessivamente superiore al 20 per cento della durata della concessione."

(6) Dopo l’articolo 63 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“63/bis (Sanzioni per violazioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60)

1. Chiunque violi le disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate ai sensi dell’articolo 61.

2. Salvo che il fatto costituisca altro reato, chi fornisce dati e informazioni non veritieri nelle domande o in altri atti e documenti presentati in relazione alle disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire dati o informazioni previsti dal regolamento di esecuzione citato o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione/titolo abilitativo, ove previsto.

3. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante svolta in difformità dai criteri di cui all’articolo 21, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione alla presente legge, è considerata attività svolta su posteggio in assenza di titolo abilitativo e sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1.

4. Se, nonostante la proroga del termine per la verifica periodica della conformità dell'impianto di cui all’articolo 47, comma 2, del regolamento di esecuzione alla presente legge, la conformità non viene confermata e l’esercizio dell’impianto non viene interrotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. In caso di violazione della disciplina relativa alle vendite sottocosto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, si procede ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco/la sindaca del Comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.”

TITOLO IV
IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA

CAPO I
Disposizioni in materia di igiene e sanità

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 4, della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Dopo l’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/ter (Adeguamento dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali)

1. L’indennità di residenza prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, e successive modifiche, a favore delle e dei titolari, delle direttrici e dei direttori responsabili nonché dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 1.000 abitanti: 9.340,00 euro all’anno;

b) fino a 2.000 abitanti: 7.140,00 euro all’anno;

c) fino a 3.000 abitanti: 5.490,00 euro all’anno.

2. Le domande sono presentate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, all’Ufficio provinciale Governo sanitario entro il 31 marzo degli anni pari.

3. Le titolari e i titolari, le direttrici e i direttori responsabili nonché i gestori provvisori che siano autorizzati, dopo il 31 marzo di un anno pari, ad aprire farmacie rurali in località con popolazione fino a 3.000 abitanti possono presentare domanda per la concessione dell’indennità di residenza entro il 31 marzo del successivo anno dispari.

4. La misura dell’indennità di residenza può essere rideterminata ogni due anni sulla base del calcolo dell’ASTAT, utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo, con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Salute.”

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per la concessione dell’indennità di residenza presentate entro il 31 marzo 2022.

(3) Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

(4) Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 355.000,00 euro per l’anno 2022, in 355.000,00 euro per l’anno 2023 e in 400.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Gli oneri a regime sono quantificati in 400.000,00 euro all’anno. 2)

2)
L'art. 22, comma 4, è stato così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “ed è composta dall’assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente” sono sostituite dalle parole: “ed è composta dal presidente o da un suo delegato, individuati presso la Ripartizione Salute”.

(2) Dopo l’articolo 51/quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

„Art. 51/quinquies (Procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato)

1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in via straordinaria, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con la propria dotazione organica di cui all’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale del ruolo sanitario e operatrici e operatori sociosanitari che:

a) abbiano prestato servizio presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sulla base di uno o più contratti a tempo determinato a partire dal 28 agosto 2015;

b) siano stati assunti a tempo determinato attingendo da una graduatoria valevole per un’assunzione a tempo determinato o indeterminato, stilata a seguito di una procedura concorsuale per titoli e/o esami ovvero di una qualunque procedura di valutazione prevista da una norma di legge o da un regolamento per le medesime attività previste e rientranti nel mansionario del profilo professionale comprese le selezioni di cui all’articolo 2/ter del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le procedure di cui sopra possono anche essere state svolte da enti del Servizio sanitario nazionale ovvero da altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

c) al 30 giugno 2022 abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale o presso altre amministrazioni dello stesso, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche cumulativamente;

d) alla data di scadenza dell’avviso pubblico siano in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto in base alle disposizioni vigenti per l’accesso al profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo;

e) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e alla data di eventuale assunzione a tempo indeterminato non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o con un ente del Servizio sanitario nazionale, con inquadramento nel profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo.

2. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità di cui al comma 1, lettera c), sono riconosciuti i periodi di servizio prestati sulla base di contratti flessibili di diversa tipologia, purché riferibili alla medesima attività e al medesimo profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo. Sono esclusi i contratti di somministrazione.

3. Ai fini di cui al comma 1 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla formazione di graduatorie, distinte per gruppi linguistici, previa indizione di un avviso pubblico specifico per ciascun profilo professionale, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

4. Le graduatorie di cui al comma 3 vengono formate applicando i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

a) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;

b) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;

c) rapporto di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in essere alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3.

5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

6. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige definisce le modalità attuative inerenti alla procedura di assunzione di cui al presente articolo.

7. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può ricorrere alla procedura di assunzione di cui al presente articolo per la copertura dei posti vacanti previsti nelle sue piante organiche, compresi i posti di nuova istituzione.

8. Alle graduatorie in corso di validità, stilate a seguito di procedure concorsuali pubbliche concluse per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo prima dell’entrata in vigore del presente articolo, è data priorità rispetto a quelle stilate in base al presente articolo.

9. Lo scorrimento di graduatorie di concorso in corso di validità, relative a concorsi pubblici banditi per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo dopo l’entrata in vigore del presente articolo, potrà aver luogo solamente previo esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica previste nella Provincia autonoma di Bolzano.

10. Le procedure previste dal presente articolo trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in relazione ai profili professionali previsti dal contratto collettivo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”

(3) Dopo l’articolo 51/quinquies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 51 (/sexies (Incarico a medici privi del diploma di specializzazione mediante contratto di lavoro autonomo)

1. Se risulta impossibile, ai sensi dell’articolo 51/quater, reperire per i pronto soccorso e il servizio di emergenza medica medici in possesso del necessario diploma di specializzazione o del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può procedere al reclutamento, con contratto di lavoro autonomo, di medici privi del diploma di specializzazione, sulla base di linee di indirizzo provinciali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. La Giunta provinciale determina i criteri relativi a percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il contratto è risolto anche prima della scadenza, qualora l’Azienda Sanitaria sia in grado di disporre, per lo svolgimento dell’attività nei pronto soccorso e nel servizio di emergenza medica, assunzioni con contratto di lavoro subordinato.”

CAPO II
Disposizioni in materia di assistenza e beneficenza

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

“h) promuovere la certificazione "FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia", che premia i comuni e le loro unioni per essere a misura di bambini, giovani, anziani e famiglie.”

(2) Dopo la lettera p) del comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

“q) presiede il consiglio che valuta la concessione della certificazione "FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia. ”

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, “Promozione dell'amministrazione di sostegno”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, sono soppresse le parole: “e non sia un/una professionista”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, è così sostituito:

“2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari.”

(3) Fino all’approvazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2978 del 14 dicembre 2009 e n. 320 del 21 marzo 2017.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.200,00 euro per l’anno 2022, in 2.400,00 euro per l’anno 2023 e in 2.400,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale „Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi“ di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 4, 22 e 25, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 27 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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