1. Per l’assistenza di base devono essere rispettati i seguenti parametri del personale:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 2,55 posti letto;
b) personale infermieristico: 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 10,5 posti letto;
c) personale riabilitativo: 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 40 posti letto.
2. Base di calcolo del personale richiesto per l’assistenza diretta: il tempo lavorativo destinato all’effettivo esercizio delle funzioni di responsabile tecnica/tecnico dell’assistenza, di responsabile di settore o di responsabile dell'area residenziale non è considerato nel rilevamento del rapporto numerico tra personale e posti letto ai fini del calcolo del parametro. Il tempo lavorativo eventualmente destinato all’attività di assistenza e cura è invece considerato ai fini del calcolo del parametro ed è finanziato secondo quanto previsto per il relativo personale.
3. Base di calcolo del personale infermieristico richiesto: il tempo lavorativo destinato all’effettivo esercizio delle funzioni di responsabile tecnica/tecnico dell’assistenza, di responsabile di settore o di responsabile dell'area residenziale non è considerato nel rilevamento del rapporto numerico tra personale e posti letto ai fini del calcolo del parametro. Il tempo lavorativo eventualmente destinato all'attività di assistenza e cura è invece considerato ai fini del calcolo del parametro ed è finanziato secondo quanto previsto per il relativo personale.
4. Se, per la comprovata irreperibilità di personale idoneo, non è possibile garantire in alcuna forma la presenza del personale infermieristico previsto, può essere impiegato, in sua sostituzione, personale in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009, n. 42, e successive modifiche, nella misura massima del 25 per cento del parametro previsto per il personale infermieristico per l’assistenza di base o, laddove autorizzate, per le forme di assistenza specifica di cui al capo V.
5. Nel caso di cui al comma 4 deve comunque essere garantita la presenza di almeno una infermiera/un infermiere nella misura di un equivalente a tempo pieno (ETP) effettivamente in servizio.
6. (abrogato con delibera n. 741 del 05.09.2023)
7. (abrogato con delibera n. 741 del 05.09.2023)
8. Devono essere messe in atto modalità organizzative tali da garantire l’assistenza infermieristica, in forma di presenza diretta nella struttura o di un adeguato servizio di reperibilità, in prima linea con personale infermieristico e in via sussidiaria, se necessario, con il personale di cui al comma 4.
9. Per l’espletamento della funzione di responsabile tecnica/tecnico dell’assistenza è richiesta la seguente presenza in servizio:
a) fino al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, se la struttura ha fino a 40 posti letto;
b) dal 50 fino al 75 per cento dell'orario a tempo pieno, se la struttura ha fino a 60 posti letto;
c) dal 75 fino al 100 per cento dell’orario a tempo pieno, se la struttura ha più di 60 posti letto;
d) dal 75 fino al 100 per cento dell’orario a tempo pieno, se uno stesso gestore gestisce più strutture. A discrezione della direttrice/del direttore o della/del responsabile della struttura si può prevedere a tal fine un ulteriore 75 per cento dell’orario a tempo pieno, se uno stesso gestore gestisce più strutture con un totale di almeno 120 posti letto; va tuttavia garantita una gestione unitaria della funzione di responsabile tecnica/tecnico dell’assistenza.
10. Per la/il responsabile di settore e la/il responsabile dell'area residenziale deve essere rispettato il parametro di cui all’articolo 34, comma 1.
11. Per quanto riguarda il personale dei servizi amministrativi e alberghieri, esso deve essere presente in misura tale da garantire il regolare funzionamento della struttura, secondo quanto previsto dai criteri di accreditamento di cui alle presenti disposizioni. È fatta salva la possibilità di garantire i servizi amministrativi e alberghieri con modalità organizzative diverse dall’impiego di proprio personale. Devono essere attuate forme organizzative comuni a più strutture, tali da garantire una gestione economicamente ottimale dei servizi amministrativi e alberghieri.