(1) I Comuni possono, in deroga ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per il finanziamento di servizi e attività nel settore famiglia e in deroga a eventuali clausole contrattuali, prevedere per gli anni 2020 e 2021 il riconoscimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari in relazione ad attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, fermo restando il ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale nei casi in cui questo risulti possibile. 15)
(2) Nel caso di servizi di assistenza domiciliare all’infanzia e di microstrutture per la prima infanzia il riconoscimento di cui al comma 1 può avere luogo anche in forma forfettaria, sulla base della struttura dei costi media dei relativi servizi. Nel caso il finanziamento dei servizi avvenga su base oraria o altra base fissa, il riconoscimento può avvenire tramite un numero teorico di ore che nel periodo di riferimento dovrebbero essere prestate o un altro valore corrispondente.
(3) La determinazione dei valori di cui al comma 2 sono determinati in accordo con i criteri e i valori fissati dall’amministrazione provinciale in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2020, n. 263.