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b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 91)2)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

1)
Pubblicato nel supplemento 1 del B.U. 20 agosto 2020, n. 34.
2)
Ripubblicazione nel supplemento 2 del B.U. 17 settembre 2020, n. 38, con avviso di rettifica riguardante  la numerazione l'art. 3, comma 3.

Art. 1  (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”

(1) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, dopo le parole: “la costruzione di impianti di invaso,” sono inserite le seguenti parole: “la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi,”.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.

(3) Nel comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “a una delle ripartizioni competenti” sono sostituite dalle parole: “alla ripartizione competente”.

(4) Nella rubrica dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “Piano pluriennale provinciale” sono sostituite dalle parole: “Strumenti di programmazione strategica”.

(5) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico di un’efficace politica per la ricerca scientifica e l’innovazione, definiscono gli indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione”.

(6) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui al comma 1”.

(7) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.

(8) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la continuità di programmazione e l’attività ordinaria di università e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, di enti funzionali e strumentali della Provincia nonché di altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica;”.

(9) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“k) attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”.

(10) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Forme di agevolazione per la ricerca scientifica)

1. La Provincia attua le azioni previste all’articolo 9 utilizzando i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

  1. contributi;
  2. assegnazioni;
  3. premi e borse di studio;
  4. quote di partecipazione.

2. La Provincia può inoltre effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi per l’attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”

(11) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “formazione e consulenza” sono sostituite dalle parole: “consulenza in materia di innovazione anche”.

(12) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell’assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e imprese, nonché tramite la concessione di premi alle imprese per l’assunzione di personale altamente qualificato;”.

(13) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “strutture di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati”.

(14) Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “alla realizzazione di brevetti” sono sostituite dalle parole: “all’acquisizione di diritti di proprietà industriale”.

(15) Nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “promozione della”.

(16) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese nonché capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative in fase di costituzione;”

(17) Nella lettera k) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “alle spese di gestione per” sono sostituite dalle parole: “finanziamento delle spese di gestione di” e le parole: “centri di competenza” sono sostituite dalle parole: “poli di innovazione”.

(18) Nella lettera m) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “iniziative rivolte” sono sostituite dalle parole: “aiuti alle imprese volti”.

(19) Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“o) attuazione di campagne di sensibilizzazione, eventi e altre iniziative in materia di innovazione, ricerca e sviluppo. A tal fine la Provincia può anche effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi.”.

(20) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La Provincia può concedere le agevolazioni economiche di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di tali agevolazioni.”

(21) Al termine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “, gli enti funzionali e strumentali della Provincia nonché le altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica;”.

(22) Al termine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “oppure che svolgano attività di ricerca scientifica;”.

(23) Nel comma 7 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, dopo la parola: “innovazione” sono inserite le parole: “e della ricerca scientifica” e dopo le parole: “strutture provinciali” sono aggiunte le parole: “oppure anche di soggetti esperti esterni, pubblici o privati.”.

(24) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “Il piano pluriennale” sono sostituite dalle parole: “I documenti di programmazione pluriennale”.

(25) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 217.500,00 euro per l’anno 2020, in 332.500,00 euro per l’anno 2021 e in 332.500,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)  

(1) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“j) gli immobili oggetto di contratti di partenariato pubblico privato come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in combinato disposto con l’articolo 4/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.”

(2) L’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“Art. 15 (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva dell’IMI si applica la disciplina prevista dalla normativa statale in materia di riscossione coattiva dei tributi comunali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.”

(3) 3)

3)
L'art. 3, comma 3, è stato abrogato ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12, con effetto dal 21 agosto 2020.

Art. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19)   delibera sentenza

(1) In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020 non è dovuta l’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i seguenti fabbricati:

  1. fabbricati classificati nella categoria catastale D/2, destinati alle attività ricettive;
  2. abitazioni della categoria catastale A, nonché immobili della categoria catastale D/8, destinate alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale;
  3. fabbricati destinati prevalentemente all’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  4. rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classificati nella categoria catastale A/11;
  5. fabbricati classificati nella categoria catastale D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero;
  6. fabbricati classificati nella categoria catastale D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive;
  7. fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto all’esenzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell’attività esercitata nel fabbricato qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che in qualità di socio della società gestrice dell’attività hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo canone annuale di locazione o di affitto per l’anno 2020 sia ridotto almeno dell’importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2020 senza esenzione. La riduzione del canone di cui sopra deve risultare da atto regolarmente registrato e allegato all’autocertificazione di cui al comma 5 a pena di decadenza.

(3) Per il 2020 l’esenzione prevista ai commi 1 e 2 spetta solo a condizione che i gestori di cui al comma 2 registrino, per l’anno 2020, un calo del volume di affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata a definire il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per l’applicazione dell’esenzione prevista ai commi 1 e 2. Nel caso in cui i gestori di cui al comma 2 registrino un calo del volume di affari complessivo inferiore al 20 per cento rispetto a quello del 2019, l’imposta municipale immobiliare per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento. L’imposta dovuta per l’anno 2020 è versata senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali.

(4) L’esenzione di cui al comma 1 nonché la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spettano per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno. 4)

(5) Il diritto all’esenzione va comprovato mediante autocertificazione da presentare, a pena di decadenza, al comune competente entro il 30 settembre 2020. Qualora una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2 si realizzi solo dopo il 30 settembre 2020, l’autocertificazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente dalla presentazione della autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il diritto all’esenzione prevista ai commi 1, 2 e 4, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 e l’importo eventualmente ancora dovuto per l’anno 2020 deve essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali.

(5/bis) Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non avessero presentato l’autocertificazione entro i termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo riguardo il calo del volume di affari complessivo nell’anno 2020, possono presentare l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020. 5)

(6) Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto dei commi 1, 2 e 4 sono rimborsate dalla Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 90 per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei singoli comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella misura del 40 per cento dell’importo da rimborsare in base alle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 1 per l’anno 2019. La seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di conguaglio, detraendo dalle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 1 per l’anno 2020 quanto già versato a titolo di acconto.

(7) In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’imposta municipale immobiliare di cui alla legge provincia-le 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dovuta per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 e D/10, destinati a un’attività industriale, di artigianato, di commercio, di agricoltura, a un’attività professionale (uffici e studi privati) o a un’attività del settore dei servizi. La riduzione non spetta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e D/8 che sono già esenti ai sensi del comma 1. 6)

(8) Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto alla riduzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che in qualità di soci della società gestrice dell’attività hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del codice civile.

(9) La riduzione di cui ai commi 7 e 8 spetta solo a condizione che i gestori di cui al comma 8 registrino, per l’anno 2020, un calo del volume di affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata a definire il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per l’applicazione della riduzione prevista ai commi 7 e 8.

(10) La riduzione di cui al comma 7 spetta per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 7 e 8.

(11) Il diritto alla riduzione di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 va comprovato mediante autocertificazione da presentare, a pena di decadenza, al comune competente entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente dalla presentazione della autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il diritto alla riduzione previsto ai commi 7 e 8, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 31 gennaio 2021. 7)

(12) Qualora cessi il diritto alla riduzione previsto ai commi 7 e 8 o qualora la condizione posta al comma 9 non si avveri, l’importo eventualmente ancora dovuto per l’anno 2020 deve essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali.

(13) Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto dei commi 7, 8, 9 e 10 sono rimborsate dalla Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 90 per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei singoli comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella misura del 40 per cento dell’importo da rimborsare in base alle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 7 per l’anno 2019. La seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di conguaglio, detraendo dalle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 7 per l’anno 2020 quanto già versato a titolo di acconto.

(14) Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

(15) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 21.488.976,55 euro per l’anno 2020, in 32.233.464,82 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

massimeDelibera 26 gennaio 2021, n. 43 - COVID-19 Agevolazioni IMI sulla base di un calo del volume d'affari complessivo pari almeno al 20 per cento
4)
L'art. 4, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
5)
L'art. 4, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
6)
L'art. 4, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
7)
L'art. 4, comma 11, è stato così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000.000,00” è sostituita dalla cifra: “90.000.000,00”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, dopo le parole: “affette da COVID-19” sono inserite le seguenti parole: “o attivo in tipologie di servizi, nei quali si è registrata una maggiore incidenza di persone affette da COVID-19”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle parole: “quantificati in 10.000.000,00 euro per l’anno 2020”.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis Le riserve informano i cacciatori sull’attuazione dei piani di abbattimento. Ogni cacciatore deve informarsi sullo stato di attuazione dei piani di abbattimento prima di ogni uscita di caccia.”

(2) Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “In caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica. Va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento;”.

(3) Nella lettera i/bis) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “in caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica; va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.”.

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “l’esercizio di sale” sono inserite le parole: “da ballo,”.

(2) Il primo periodo del comma 3/bis dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Per i luoghi all’aperto destinati a pubblico spettacolo o intrattenimento possono essere elaborati progetti standard di idoneità, approvati dalla commissione di cui all’articolo 10 o 10/bis ovvero dal tecnico comunale per i luoghi ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza, che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi conforme alla loro idoneità.”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, le parole: “tenendo conto dei beni e degli investimenti effettuati per questi beni” sono sostituite dalle parole: “tenendo conto dei beni di cui si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione e degli investimenti effettuati per questi beni e non ammortizzati nel corso della concessione.”

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”) 

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 11/ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 ricade nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o viene concessa come aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.”

Art. 10  (Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)

(1) Per favorire la ripresa economica di imprese, operatori economici, associazioni e privati, gli enti locali possono rinunciare ai canoni di locazione o di concessione, ovvero alle somme ad altro titolo loro dovute per l’utilizzo di immobili di loro proprietà chiusi a seguito delle ordinanze emergenziali relative al COVID-19, per il periodo da marzo a giugno 2020 e per il periodo da gennaio a giugno 2021 o comunque fino alla riapertura delle attività rispettivamente nel 2020 e nel 2021, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019. 8)

(2) La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 ricade nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o viene concessa come aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8)
L’art. 10, comma 1, è stato così modificato dall’art. 4, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi ad enti e società partecipate)

(1) In considerazione dell’emergenza da COVID-19 e della connessa oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di cui all’articolo 1, comma 5/bis, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, in scadenza nell’anno 2020, è rinviato al 2021.

Art. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative a sostegno dell’economia e della produttività)

(1) Gli enti locali possono concedere contributi a organizzazioni turistiche, associazioni, enti, comitati e altri soggetti giuridici che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi della normativa comunale vigente, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili per lo svolgimento di iniziative, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 o per altre ragioni di natura organizzativa.

(2) Qualora ammissibili, i contributi di cui al presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, come aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

(3) Le misure di cui al comma 1 possono essere applicate a tutte le domande giacenti alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento di concessione o liquidazione non è ancora concluso, nonché a tutte le domande che verranno presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2021. 9)

9)
L’art. 12, comma 3, è stato così modificato dall’art. 4, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Per l’accesso all’impiego delle persone di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, nonché delle persone di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, può essere sostituito da un’attestazione delle competenze linguistiche acquisite. L’attestazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente per gli esami di bi- e trilinguismo a seguito di un esame differenziato e disciplinato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti” sono inserite le parole: “nonché al 1° settembre 2020 nella misura di 18.774 posti”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti” sono inserite le parole: “nonché dal 1° settembre 2020, 11 nuovi posti.”.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 201.666,67 euro per l’anno 2020, in 605.000,00 euro per l’anno 2021 e in 605.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” sono sostituite dalle parole: “, conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio storico, artistico ed etnografico” e le parole: “dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: “dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente in materia di beni culturali nella funzione di Soprintendente ai beni culturali”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: “del/della Soprintendente”.

(3) Nel comma 8 dell’articolo 3/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “Il/La Soprintendente”.

(4) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “del/della Soprintendente”.

(5) Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.

(6) Nel comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “del/della Soprintendente”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.

(8) Nel comma 1 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “Il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “Il/La Soprintendente”.

(9) Nel comma 5 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.

(10) Nel comma 1 dell’articolo 5/quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.

(11) Nel comma 4 dell’articolo 5/quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “dal/dalla Soprintendente”.

(12) Nel comma 1 dell’articolo 5/sexies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “al/alla Soprintendente”.

(13) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 11 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“12. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, il percorso di abilitazione, per coloro che hanno superato le procedure straordinarie bandite dal Ministero dell’Istruzione nel 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, potrà essere completato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano.”

(2) Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppresso.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;”

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell’interesse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte della volumetria ivi realizzabile, nella misura massima del 20 per cento, possa essere destinata ad attività commerciale al dettaglio, attività di servizio di iniziativa privata oppure attività di esercizio pubblico.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7:

“3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere affidata, nell’interesse pubblico, ai privati proprietari. La specificazione della singola opera o del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione a uso pubblico devono essere stabiliti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell’opera o dell’impianto. L’affidamento ai privati avviene con delibera di assegnazione dell’area. L’opera realizzata o l’impianto realizzato dal privato è destinata o destinato a uso pubblico, anche verso corrispettivo e in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi la cui inosservanza da parte del privato determina l’acquisizione dell’opera o dell’impianto assieme all’area su cui insiste a favore della Provincia o del Comune ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

4. I fatti che danno luogo all’acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal Comune al proprietario dell’opera o dell’impianto, con l’invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta provinciale o il Consiglio comunale dichiara la revoca dell’assegnazione e delibera l’acquisizione gratuita dell’opera o dell’impianto assieme all’area su cui insiste al patrimonio indisponibile della Provincia o del Comune, che li utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia o del Comune.

6. Al proprietario dell’opera o dell’impianto viene corrisposta un’indennità costituita dalla somma dell’indennità per l’area, determinata ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera o dell’impianto; da questa somma viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 possono essere applicate anche ai parcheggi pubblici.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d’uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. La Giunta provinciale definisce tali comuni e frazioni tenendo conto che si considerano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell’imposta di soggiorno di cui ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. Gli alloggi utilizzati per le attività di agriturismo e di affittacamere non devono essere considerati nel rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino all’approvazione della corrispondente deliberazione trova applicazione la lista di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto l’esonero da tale disciplina delle aree economicamente depresse. La disciplina di cui al presente comma non si applica alla nuova volumetria realizzata per ampliare un’unità abitativa non vincolata già esistente alla data dell’entrata in vigore del presente comma, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata venga successivamente suddivisa. Sono fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai sensi dell’articolo 103, comma 18, l’esonero dall’obbligo di convenzionamento nella misura del 100 per cento di cui all’articolo 104, comma 2. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, ovvero sulla base del presente comma, per i quali l’obbligo sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”

(5) Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “a titolo abilitativo” sono sostituite dalle parole: “a permesso di costruire, a SCIA o a CILA”.

(6) Nel comma 2 dell’articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “al costo di costruzione” sono inserite le parole: “per ciascun metro cubo vuoto per pieno”.

(7) Il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una persona non avente diritto, per la durata dell’illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale ma, comunque, non superiore al limite massimo di 45.000 euro.”

(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“1/bis Se è accertata l’occupazione a scopo turistico e lucrativo da parte di persone non aventi diritto, o in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui all’Art. 39 (o 40, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate e non potranno comunque essere inferiori all’importo di 15.000 euro. In tali ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

(9) Alla fine del comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In tale ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

(10) Alla fine del comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In tale ipotesi trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

(11) Nel comma 6/bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “Fatti salvi il comma precedente” sono inserite le parole: “, il successivo comma 6/ter”.

(12) Dopo il comma 6/bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/ter Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e i vincoli di cui all’articolo 39 o 40 della presente legge prevedono l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima del 1° luglio 2020 si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.”

(13) Il secondo periodo del comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Gli indici stabiliti negli strumenti di pianificazione per le singole zone rimangono invariati.”

(14) Il comma 16 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

„16. I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020:

  1. la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
  2. la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e
  3. il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020.”

(15) Dopo il comma 18 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 è inserito il seguente comma:

“19. In mancanza di personale qualificato il Comune può incaricare un dipendente dell’ufficio tecnico senza qualificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 5, come direttore/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche ai sensi dell’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione e deve aver svolto attività professionale presso le amministrazioni comunali per almeno cinque anni o essere in possesso di un titolo di laurea e aver superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A di uno dei seguenti albi professionali:

  1. albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. albo professionale degli ingegneri;
  3. albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
  4. albo professionale dei geologi.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti.”

(2) Nel comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “o familiari” sono inserite le parole: “oppure per ragioni determinate da una emergenza sanitaria”.

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Alle studentesse e agli studenti che soddisfano tutti i requisiti di cui all’Art. 2 (e che a causa di un’emergenza sanitaria si trovano in una situazione di grave difficoltà economica può essere concessa una borsa di studio straordinaria. L’ammontare delle borse di studio e i criteri per la concessione sono fissati con regolamento di esecuzione.” 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per l’anno 2020, in 1.250.000,00 euro per l’anno 2021 e in 1.250.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022."

Art. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)

(1) Per l’anno 2020 la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un contributo straordinario integrativo del 10 per cento agli studenti e alle studentesse già destinatari degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno subito una contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia dell’11 gennaio 2011, n. 2. La Giunta provinciale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 800.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti.”

(2) L’articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Libri di testo)

1. Agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione possono assegnare in comodato i libri di testo, il materiale didattico nonché ausili software e hardware. I libri degli esercizi sono assegnati in proprietà. Alle famiglie può essere concesso, in alternativa, il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo, del materiale didattico nonché degli ausili software e hardware.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la scelta dei libri di testo, del materiale didattico, degli ausili software e hardware nonché l’importo massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni alunno/alunna e classe; essa stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare, la concessione e le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e ausili software e hardware.”

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"6. In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche." 10)

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia possibile prestare, interamente o in parte, il servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche." 11)

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.410.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.710.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.710.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

10)
L'art. 19, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
11)
L'art. 19, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 20 (COVID-19 – Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021)     delibera sentenza

(1) Nell’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento nelle scuole a carattere statale è impartito sia in presenza che sotto diverse forme di apprendimento, tra cui l’apprendimento auto-organizzato, fermo restando che il vigente monte ore annuale minimo dell’orario di insegnamento obbligatorio resta invariato.

(2) Ai fini di cui al comma 1 il direttore o la direttrice della direzione provinciale scuole competente definisce:

  1. in quali diverse forme di apprendimento venga impartito l’insegnamento;
  2. per i rispettivi gradi di scuola, l’ammontare nonché la distribuzione della forma di insegnamento in presenza tra mattina e pomeriggio;
  3. le indicazioni necessarie alle scuole al fine di contenere il rischio di infezione a causa di COVID-19.
massimeDelibera 1 giugno 2021, n. 469 - Criteri per la valutazione delle alunne e degli alunni di licei, istituti tecnici, istituti di istruzione professionale e scuole professionali, che non seguono l’insegnamento in presenza – anno scolastico 2020/2021
massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) L’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Programmazione delle misure)

1. La strategia e gli obiettivi della politica attiva del lavoro per il periodo della legislatura sono elaborati dalla Commissione provinciale per l’impiego e sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “La Giunta provinciale”.

(3) L’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32 (Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori)

1. Alle associazioni e istituzioni pubbliche e private operanti in Alto Adige, con un numero di associati pari ad almeno 5.000 lavoratori subordinati, aventi come fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali contributi per l’acquisto di beni immobili e mobili nonché per le spese di locazione di beni immobili.

2. La Giunta provinciale approva i contributi di cui al comma 1 e determina i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.”

(4) Nel comma 1 dell’articolo 32/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, dopo le parole: “decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18,” sono inserite le parole: “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche,”.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2020, in 20.000,00 euro per l’anno 2021 e in 20.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia e della produttività connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19)       delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede aiuti per sostenere le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2/bis della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, nonché di cui alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e ai relativi criteri di applicazione, che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non hanno avuto e non avranno luogo in tutto o in parte, ma che sono di particolare rilevanza per aver fornito negli anni un notevole contributo alla promozione e al rafforzamento del turismo in Alto Adige e un consistente supporto alla commercializzazione dei prodotti di qualità locali.

(2) Gli aiuti possono essere concessi nelle forme e nelle misure definite ai commi 3 e 4.

(3) Per le collaborazioni già formalmente contrattualizzate relative ad attività ed iniziative di cui al comma 1 che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non saranno realizzate o saranno rinviate, la Provincia autonoma di Bolzano può procedere alla liquidazione parziale o totale dell’importo pattuito, anche se il contraente ha eseguito solo in parte le prestazioni o ha adempiuto solo in parte ai suoi obblighi contrattuali.

(4) Per le collaborazioni per le quali è stata già presentata una offerta per attività e iniziative di cui al comma 1 che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non saranno realizzate o saranno rinviate, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un contributo nella misura massima delle spese sostenute e documentate. Tale contributo non può comunque superare l’importo massimo corrisposto per le stesse prestazioni negli anni precedenti. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei contributi sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 12)

(5) In caso di situazioni eccezionali emergenziali che abbiano comportato significative minori entrate, la Giunta provinciale può concedere ulteriori sussidi alle organizzazioni turistiche, per garantire l’assolvimento dei loro compiti.  Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la disdetta di eventi turisticamente rilevanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da essi sostenute. 13)

(6) Fatta salva l’eventuale applicabilità di misure temporanee compatibili con l’Art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della vigente disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020- 2022.

massimeDelibera 9 novembre 2021, n. 947 - Approvazione dei criteri per la concessione di sussidi per eventi turisticamente rilevanti e di interesse provinciale che non hanno avuto luogo a causa dello stato di emergenza da Covid-19 (modificata con delibera n. 669 del 20.09.2022)
massimeDelibera 24 agosto 2021, n. 744 - COVID-19 – Sussidi alle organizzazioni turistiche
massimeDelibera 20 ottobre 2020, n. 805 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative che a seguito dello stato di emergenza dovuto al Covid-19 non hanno avuto e non avranno luogo, in tutto o in parte
12)
L'art. 22, comma 4, è stato così modificato dall'art. 19, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
13)
L'art. 22, comma 5, è stato così modificato dall'art. 19, comma 5, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 23 (Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato)

(1) Le assenze maturate sui posteggi in mercati, fiere e fuori mercato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 ottobre 2020, e comunque fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2, non sono considerate come mancato utilizzo del posteggio ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e non devono essere giustificate dagli esercenti l’attività. 14)

14)
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 2022” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”.

Art. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia e delle microstrutture per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

(1) I Comuni possono, in deroga ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per il finanziamento di servizi e attività nel settore famiglia e in deroga a eventuali clausole contrattuali, prevedere per gli anni 2020 e 2021 il riconoscimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari in relazione ad attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, fermo restando il ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale nei casi in cui questo risulti possibile. 15)

(2) Nel caso di servizi di assistenza domiciliare all’infanzia e di microstrutture per la prima infanzia il riconoscimento di cui al comma 1 può avere luogo anche in forma forfettaria, sulla base della struttura dei costi media dei relativi servizi. Nel caso il finanziamento dei servizi avvenga su base oraria o altra base fissa, il riconoscimento può avvenire tramite un numero teorico di ore che nel periodo di riferimento dovrebbero essere prestate o un altro valore corrispondente.

(3) La determinazione dei valori di cui al comma 2 sono determinati in accordo con i criteri e i valori fissati dall’amministrazione provinciale in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2020, n. 263.

15)
L’art. 25, comma 1, è stato così modificato dall’art. 4, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, “Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell’Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela”)

(1) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, le parole: “il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “la Giunta provinciale.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, le parole: “Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “La Giunta provinciale.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l’impiego,”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, e successive modifiche, le parole: “Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “La Giunta provinciale”.

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata “legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(2) Il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l’individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio i termini previsti nella legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dai Comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al Comune l’area su cui insisteva il fabbricato distrutto.”

(3) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e per i quali non è stato rilasciato nessun permesso di costruire in sanatoria;”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “convenzionato ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “vincolato ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(5) Nel comma 5 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “59, comma 1, lettere b), c) e d) della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “62, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(6) Nel comma 5 dell’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, ‘Legge urbanistica provinciale’“ sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(7) II comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

„1. Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquisto, nonché la documentazione prevista con regolamento di esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sia richiesta una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del progettista, è sufficiente la prova che la comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata al Comune.“

(8) Nel comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „79 della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: „39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(9) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13“ sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9”.

(10) Nel comma 11 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „107, comma 12, della legge urbanistica provinciale“ sono sostituite dalle parole: „17, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche“.

(11) Nel comma 1 dell’articolo 71/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9”.

(12) Nel comma 1 dell’articolo 71/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9”.

(13) Nel comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “59, comma 1, lettere d) ed e), della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “62, comma 1, lettere d) e f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,”

(14) Nel comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “può essere prorogato di un anno” sono inserite le seguenti parole: “oppure anche per più anni in caso di interventi di interesse sovracomunale. In quest’ultimo caso l’importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall’istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. La restituzione rivalutata degli anticipi deve comunque avvenire entro 20 anni.”.

(15) L’articolo 99 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 99 (Presentazione delle domande)

1. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti criteri e modalità univoci per la presentazione delle domande di assegnazione di un’abitazione in locazione, per la valutazione delle domande di assegnazione di un’abitazione in locazione, per la formazione delle graduatorie e per la successione nella domanda.”

(16) Dopo il comma 7 dell’articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“8. Qualora l’abitazione assegnata ad una portatrice/un portatore di handicap non sia conforme alle sue esigenze, obbligandola/obbligandolo ad eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’alloggio assegnato, è previsto un finanziamento pari al 100 per cento della spesa sostenuta.”

(17) Gli articoli 100 e 106 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.

(18) Le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 si applicano dal 1° gennaio 2021.

(19) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.040.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.040.800,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 24/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 24/ter (Promozione della ricerca e della formazione continua in sanità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del servizio sanitario provinciale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può partecipare tramite convenzioni e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano a progetti e studi scientifici che aumentino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti nell’Azienda sanitaria.”

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Il primo periodo del comma 20 dell’articolo 10 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: “Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari dipende dalla complessità dei servizi sanitari.”.

Art. 31 (Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione della conoscenza delle lingue”)

(1) Nel comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, dopo le parole: “per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere” sono inserite le parole: “oppure in attività culturali o giovanili”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2020, in 50.000,00 euro per l’anno 2021 e in 80.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, dopo le parole: “per statuto in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua” sono inserite le parole: “oppure in attività culturali o giovanili”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2020, in 30.000,00 euro per l’anno 2021 e in 50.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine)   delibera sentenza

(1) Il personale della Provincia che partecipa al corso universitario per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine dell’Alto Adige, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2018, n. 1363, può, ai fini della prosecuzione del suddetto corso di formazione, recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro con la Provincia.

(2) Al personale di cui al comma 1, all’atto dell’assunzione come docente di sostegno, è riconosciuta, in attesa di una regolamentazione mediante contratto collettivo, un’indennità individuale, a integrazione dell’indennità provinciale, che corrisponde alla differenza tra il trattamento economico maturato in Provincia al 31 agosto 2019 e il trattamento economico come docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado al 1° settembre 2019. La Giunta provinciale stabilisce ulteriori modalità per il riconoscimento della suddetta indennità individuale.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000,00 euro per l’anno 2020, in 20.000,00 euro per l’anno 2021 e in 20.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

massimeDelibera 11 maggio 2021, n. 413 - Indennità individuale per docenti di sostegno

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) offerta formativa aggiuntiva per bambini e adolescenti per promuovere e rafforzare le competenze per la vita e le competenze chiave.”

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Visto il particolare interesse pubblico al mantenimento del buono stato di salute dei popolamenti boschivi, e della loro stabilità e vitalità, l’amministrazione provinciale può concedere contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per gli interventi di cui al comma 1, relativi alla prevenzione della diffusione di danni da parassiti e alle cure colturali dei popolamenti boschivi in fase giovanile volte a garantirne la stabilità e resistenza agli agenti esterni, che siano stati conclusi e per i quali venga proposta domanda entro il 31 dicembre 2020.

4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati con le modalità di cui al comma 1, previa certificazione di regolare esecuzione e termine dei lavori da parte della competente autorità forestale.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 700.000,00 euro per l’anno 2020, in 380.000,00 euro per l’anno 2021 e in 100.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, sono inseriti i seguenti commi:

“3/bis Al fine della tutela della concorrenza la proroga consensuale ai sensi del comma 3, lettera b), e l’imposizione dell’obbligo agli affidatari di cui al comma 3, lettera c), sono ammessi solo a condizione che sia previamente stata tentata senza risultato l’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico ai sensi del comma 3, lettera a), nel rispetto dei principi della rotazione dell’incentivazione delle PMI, della suddivisione in lotti, dell’economicità e della riduzione dei viaggi a vuoto.

3/ter L’articolo 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, non trova applicazione ai contratti aventi per oggetto l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto.”

Art. 37 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 1/ter della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18;
  2. la lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 38 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 2, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 32, 33 e 35 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 39 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionArt. 1  (Modifica della , “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)  
ActionActionArt. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”) 
ActionActionArt. 10  (Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)
ActionActionArt. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi ad enti e società partecipate)
ActionActionArt. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative a sostegno dell’economia e della produttività)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)
ActionActionArt. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
ActionActionArt. 20 (COVID-19 – Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021)    
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)
ActionActionArt. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia e della produttività connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19)      
ActionActionArt. 23 (Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato)
ActionActionArt. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia e delle microstrutture per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
ActionActionArt. 26 (Modifica della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, “Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell’Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 29 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 30 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 31 (Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione della conoscenza delle lingue”)
ActionActionArt. 32 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”)
ActionActionArt. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine)  
ActionActionArt. 34 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)
ActionActionArt. 35 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 36 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, “Mobilità pubblica”)
ActionActionArt. 37 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 38 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 39 (Entrata in vigore)
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
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