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b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 91)2)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

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1)
Pubblicato nel supplemento 1 del B.U. 20 agosto 2020, n. 34.
2)
Ripubblicazione nel supplemento 2 del B.U. 17 settembre 2020, n. 38, con avviso di rettifica riguardante  la numerazione l'art. 3, comma 3.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.

(3) Nel comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “a una delle ripartizioni competenti” sono sostituite dalle parole: “alla ripartizione competente”.

(4) Nella rubrica dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “Piano pluriennale provinciale” sono sostituite dalle parole: “Strumenti di programmazione strategica”.

(5) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico di un’efficace politica per la ricerca scientifica e l’innovazione, definiscono gli indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione”.

(6) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui al comma 1”.

(7) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.

(8) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la continuità di programmazione e l’attività ordinaria di università e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, di enti funzionali e strumentali della Provincia nonché di altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica;”.

(9) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“k) attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”.

(10) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Forme di agevolazione per la ricerca scientifica)

1. La Provincia attua le azioni previste all’articolo 9 utilizzando i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

  1. contributi;
  2. assegnazioni;
  3. premi e borse di studio;
  4. quote di partecipazione.

2. La Provincia può inoltre effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi per l’attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”

(11) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “formazione e consulenza” sono sostituite dalle parole: “consulenza in materia di innovazione anche”.

(12) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell’assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e imprese, nonché tramite la concessione di premi alle imprese per l’assunzione di personale altamente qualificato;”.

(13) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “strutture di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati”.

(14) Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “alla realizzazione di brevetti” sono sostituite dalle parole: “all’acquisizione di diritti di proprietà industriale”.

(15) Nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “promozione della”.

(16) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese nonché capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative in fase di costituzione;”

(17) Nella lettera k) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “alle spese di gestione per” sono sostituite dalle parole: “finanziamento delle spese di gestione di” e le parole: “centri di competenza” sono sostituite dalle parole: “poli di innovazione”.

(18) Nella lettera m) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “iniziative rivolte” sono sostituite dalle parole: “aiuti alle imprese volti”.

(19) Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“o) attuazione di campagne di sensibilizzazione, eventi e altre iniziative in materia di innovazione, ricerca e sviluppo. A tal fine la Provincia può anche effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi.”.

(20) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La Provincia può concedere le agevolazioni economiche di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di tali agevolazioni.”

(21) Al termine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “, gli enti funzionali e strumentali della Provincia nonché le altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica;”.

(22) Al termine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “oppure che svolgano attività di ricerca scientifica;”.

(23) Nel comma 7 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, dopo la parola: “innovazione” sono inserite le parole: “e della ricerca scientifica” e dopo le parole: “strutture provinciali” sono aggiunte le parole: “oppure anche di soggetti esperti esterni, pubblici o privati.”.

(24) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “Il piano pluriennale” sono sostituite dalle parole: “I documenti di programmazione pluriennale”.

(25) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 217.500,00 euro per l’anno 2020, in 332.500,00 euro per l’anno 2021 e in 332.500,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

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ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
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ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
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ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
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ActionActionArt. 1  (Modifica della , “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)  
ActionActionArt. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”) 
ActionActionArt. 10  (Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)
ActionActionArt. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi ad enti e società partecipate)
ActionActionArt. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative a sostegno dell’economia e della produttività)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)
ActionActionArt. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
ActionActionArt. 20 (COVID-19 – Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021)    
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)
ActionActionArt. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia e della produttività connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19)      
ActionActionArt. 23 (Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato)
ActionActionArt. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia e delle microstrutture per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
ActionActionArt. 26 (Modifica della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, “Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell’Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 29 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 30 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 31 (Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione della conoscenza delle lingue”)
ActionActionArt. 32 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”)
ActionActionArt. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine)  
ActionActionArt. 34 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)
ActionActionArt. 35 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 36 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, “Mobilità pubblica”)
ActionActionArt. 37 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 38 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 39 (Entrata in vigore)
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
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ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
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