(1) Dopo il comma 11 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“12. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, il percorso di abilitazione, per coloro che hanno superato le procedure straordinarie bandite dal Ministero dell’Istruzione nel 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, potrà essere completato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano.”
(2) Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppresso.