(1) Le assenze maturate sui posteggi in mercati, fiere e fuori mercato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 ottobre 2020, e comunque fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2, non sono considerate come mancato utilizzo del posteggio ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e non devono essere giustificate dagli esercenti l’attività. 14)