(1) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata “legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.
(2) Il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l’individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio i termini previsti nella legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dai Comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al Comune l’area su cui insisteva il fabbricato distrutto.”
(3) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e per i quali non è stato rilasciato nessun permesso di costruire in sanatoria;”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “convenzionato ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “vincolato ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.
(5) Nel comma 5 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “59, comma 1, lettere b), c) e d) della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “62, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.
(6) Nel comma 5 dell’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, ‘Legge urbanistica provinciale’“ sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.
(7) II comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
„1. Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquisto, nonché la documentazione prevista con regolamento di esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sia richiesta una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del progettista, è sufficiente la prova che la comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata al Comune.“
(8) Nel comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „79 della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: „39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.
(9) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13“ sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9”.
(10) Nel comma 11 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: „107, comma 12, della legge urbanistica provinciale“ sono sostituite dalle parole: „17, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche“.
(11) Nel comma 1 dell’articolo 71/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9”.
(12) Nel comma 1 dell’articolo 71/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9”.
(13) Nel comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “59, comma 1, lettere d) ed e), della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “62, comma 1, lettere d) e f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,”
(14) Nel comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “può essere prorogato di un anno” sono inserite le seguenti parole: “oppure anche per più anni in caso di interventi di interesse sovracomunale. In quest’ultimo caso l’importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall’istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. La restituzione rivalutata degli anticipi deve comunque avvenire entro 20 anni.”.
(15) L’articolo 99 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 99 (Presentazione delle domande)
1. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti criteri e modalità univoci per la presentazione delle domande di assegnazione di un’abitazione in locazione, per la valutazione delle domande di assegnazione di un’abitazione in locazione, per la formazione delle graduatorie e per la successione nella domanda.”
(16) Dopo il comma 7 dell’articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“8. Qualora l’abitazione assegnata ad una portatrice/un portatore di handicap non sia conforme alle sue esigenze, obbligandola/obbligandolo ad eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’alloggio assegnato, è previsto un finanziamento pari al 100 per cento della spesa sostenuta.”
(17) Gli articoli 100 e 106 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.
(18) Le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 si applicano dal 1° gennaio 2021.
(19) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.040.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.040.800,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.