(1) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, le parole: “il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “la Giunta provinciale.”
(2) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, le parole: “Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “La Giunta provinciale.”