(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“7. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti.”
(2) L’articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 12 (Libri di testo)
1. Agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione possono assegnare in comodato i libri di testo, il materiale didattico nonché ausili software e hardware. I libri degli esercizi sono assegnati in proprietà. Alle famiglie può essere concesso, in alternativa, il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo, del materiale didattico nonché degli ausili software e hardware.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la scelta dei libri di testo, del materiale didattico, degli ausili software e hardware nonché l’importo massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni alunno/alunna e classe; essa stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare, la concessione e le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e ausili software e hardware.”
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
"6. In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche." 10)
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
"3. Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia possibile prestare, interamente o in parte, il servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche." 11)
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.410.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.710.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.710.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.