(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “l’esercizio di sale” sono inserite le parole: “da ballo,”.
(2) Il primo periodo del comma 3/bis dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Per i luoghi all’aperto destinati a pubblico spettacolo o intrattenimento possono essere elaborati progetti standard di idoneità, approvati dalla commissione di cui all’articolo 10 o 10/bis ovvero dal tecnico comunale per i luoghi ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza, che contengono gli elementi e le indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi conforme alla loro idoneità.”.