(1) Per l’anno 2020 la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un contributo straordinario integrativo del 10 per cento agli studenti e alle studentesse già destinatari degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno subito una contrazione di almeno il 20 per cento del valore della situazione economica (VSE) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia dell’11 gennaio 2011, n. 2. La Giunta provinciale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 800.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.