(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l’impiego,”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, e successive modifiche, le parole: “Il piano di politica del lavoro” sono sostituite dalle parole: “La Giunta provinciale”.