(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Visto il particolare interesse pubblico al mantenimento del buono stato di salute dei popolamenti boschivi, e della loro stabilità e vitalità, l’amministrazione provinciale può concedere contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per gli interventi di cui al comma 1, relativi alla prevenzione della diffusione di danni da parassiti e alle cure colturali dei popolamenti boschivi in fase giovanile volte a garantirne la stabilità e resistenza agli agenti esterni, che siano stati conclusi e per i quali venga proposta domanda entro il 31 dicembre 2020.
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati con le modalità di cui al comma 1, previa certificazione di regolare esecuzione e termine dei lavori da parte della competente autorità forestale.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 700.000,00 euro per l’anno 2020, in 380.000,00 euro per l’anno 2021 e in 100.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.