(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;”
(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell’interesse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte della volumetria ivi realizzabile, nella misura massima del 20 per cento, possa essere destinata ad attività commerciale al dettaglio, attività di servizio di iniziativa privata oppure attività di esercizio pubblico.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7:
“3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere affidata, nell’interesse pubblico, ai privati proprietari. La specificazione della singola opera o del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione a uso pubblico devono essere stabiliti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell’opera o dell’impianto. L’affidamento ai privati avviene con delibera di assegnazione dell’area. L’opera realizzata o l’impianto realizzato dal privato è destinata o destinato a uso pubblico, anche verso corrispettivo e in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi la cui inosservanza da parte del privato determina l’acquisizione dell’opera o dell’impianto assieme all’area su cui insiste a favore della Provincia o del Comune ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
4. I fatti che danno luogo all’acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal Comune al proprietario dell’opera o dell’impianto, con l’invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta provinciale o il Consiglio comunale dichiara la revoca dell’assegnazione e delibera l’acquisizione gratuita dell’opera o dell’impianto assieme all’area su cui insiste al patrimonio indisponibile della Provincia o del Comune, che li utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia o del Comune.
6. Al proprietario dell’opera o dell’impianto viene corrisposta un’indennità costituita dalla somma dell’indennità per l’area, determinata ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera o dell’impianto; da questa somma viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 possono essere applicate anche ai parcheggi pubblici.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d’uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. La Giunta provinciale definisce tali comuni e frazioni tenendo conto che si considerano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell’imposta di soggiorno di cui ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. Gli alloggi utilizzati per le attività di agriturismo e di affittacamere non devono essere considerati nel rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino all’approvazione della corrispondente deliberazione trova applicazione la lista di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto l’esonero da tale disciplina delle aree economicamente depresse. La disciplina di cui al presente comma non si applica alla nuova volumetria realizzata per ampliare un’unità abitativa non vincolata già esistente alla data dell’entrata in vigore del presente comma, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata venga successivamente suddivisa. Sono fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai sensi dell’articolo 103, comma 18, l’esonero dall’obbligo di convenzionamento nella misura del 100 per cento di cui all’articolo 104, comma 2. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, ovvero sulla base del presente comma, per i quali l’obbligo sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”
(5) Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “a titolo abilitativo” sono sostituite dalle parole: “a permesso di costruire, a SCIA o a CILA”.
(6) Nel comma 2 dell’articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “al costo di costruzione” sono inserite le parole: “per ciascun metro cubo vuoto per pieno”.
(7) Il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una persona non avente diritto, per la durata dell’illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale ma, comunque, non superiore al limite massimo di 45.000 euro.”
(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
“1/bis Se è accertata l’occupazione a scopo turistico e lucrativo da parte di persone non aventi diritto, o in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui all’Art. 39 (o 40, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate e non potranno comunque essere inferiori all’importo di 15.000 euro. In tali ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”
(9) Alla fine del comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In tale ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”
(10) Alla fine del comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In tale ipotesi trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”
(11) Nel comma 6/bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “Fatti salvi il comma precedente” sono inserite le parole: “, il successivo comma 6/ter”.
(12) Dopo il comma 6/bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“6/ter Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e i vincoli di cui all’articolo 39 o 40 della presente legge prevedono l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima del 1° luglio 2020 si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.”
(13) Il secondo periodo del comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Gli indici stabiliti negli strumenti di pianificazione per le singole zone rimangono invariati.”
(14) Il comma 16 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
„16. I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020:
- la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
- la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e
- il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.
I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020.”
(15) Dopo il comma 18 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 è inserito il seguente comma:
“19. In mancanza di personale qualificato il Comune può incaricare un dipendente dell’ufficio tecnico senza qualificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 5, come direttore/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche ai sensi dell’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione e deve aver svolto attività professionale presso le amministrazioni comunali per almeno cinque anni o essere in possesso di un titolo di laurea e aver superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A di uno dei seguenti albi professionali:
- albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- albo professionale degli ingegneri;
- albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
- albo professionale dei geologi.”