(1) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“j) gli immobili oggetto di contratti di partenariato pubblico privato come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in combinato disposto con l’articolo 4/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.”
(2) L’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:
“Art. 15 (Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva dell’IMI si applica la disciplina prevista dalla normativa statale in materia di riscossione coattiva dei tributi comunali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.”
(3) 3)