(1) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione9) o da quello della Provincia72) , previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
(2) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
(3) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione9) o da quello della Provincia72) , previa deliberazione della rispettiva Giunta.
(4) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.