(1) La segreteria verifica d'ufficio la completezza della domanda di cui all'articolo 16 e segnala alla parte istante eventuali dati o documenti mancanti con invito a completare la domanda medesima.
(2) A seguito della ricezione di una domanda completa, la segreteria fissa la data della prima udienza di comparizione delle parti davanti alla commissione e la comunica alle controparti necessarie, con l'invito a queste ultime di segnalare alle proprie assicurazioni l'avvio del procedimento davanti alla commissione. Tra la data della notificazione della domanda di cui al comma 3 e la data della prima udienza di comparizione devono intercorrere non meno di 45 e non più di 90 giorni.
(3) La segreteria notifica in piego raccomandato con avviso di ricevimento copia della domanda, completa della documentazione clinica prodotta, alle controparti necessarie, comunicando alle stesse il termine entro il quale possono depositare una presa di posizione scritta.
(4) Al fine di poter prenderne visione, la segreteria informa tempestivamente la parte istante del deposito in segreteria della presa di posizione delle controparti necessarie ed accessorie nonché della documentazione offerta in comunicazione.