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In vigore al: 08/03/2016

h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 111)
Disposizioni relative alla commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 febbraio 2007, n. 9.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)

(1) Il presente regolamento reca disposizioni inerenti l'organizzazione della commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica, di seguito citata come commissione, il procedimento davanti alla commissione nonché l'indennità spettante ai componenti della commissione ed ai consulenti tecnici esterni della medesima in attuazione dell'articolo 4bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, di seguito citata come legge.

Art. 2 (Principi che informano l'attività della commissione)

(1) Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti principi:

  • a)  volontarietà: il procedimento davanti alla commissione presuppone il consenso di tutte le parti necessarie di cui all' articolo 14, comma 1;
  • b)  gratuità: il procedimento davanti alla commissione è gratuito, salvo quanto previsto dall' articolo 12, comma 2 e dall'articolo 15 e salvo l'eventuale concorso alle spese per consulenti tecnici esterni della commissione da parte delle assicurazioni;
  • c)  non vincolatività: la decisione della commissione e la sua proposta di conciliazione non vincolano le parti. Esse hanno facoltà di adire successivamente l' autorità giudiziaria ordinaria.

(2) Il procedimento davanti alla commissione non è un procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

(3) La commissione redige il rapporto annuale di attività della commissione medesima.

Capo II
Della commissione

Art. 3 (Segreteria)

(1) La Ripartizione provinciale Sanità mette a disposizione della commissione un proprio servizio di segreteria con le risorse personali e materiali necessarie per il regolare funzionamento della commissione.

(2) La segreteria in particolare:

  • a)  supporta le parti che adiscono la commissione nella compilazione dei moduli di cui agli allegati 1 e 2 da utilizzare per la presentazione della domanda di avvio del procedimento davanti alla commissione;
  • b)  fissa la data della prima udienza di comparizione delle parti davanti alla commissione;
  • c)  forma un fascicolo d' ufficio per ogni procedimento instaurato davanti alla commissione;
  • d)  provvede alle notificazioni e comunicazioni alle parti;
  • e)  dà avviso alle parti del deposito di documenti;
  • f)  predispone la documentazione delle attività della commissione, provvede all' eventuale stesura di scritture nonché all'eventuale traduzione della documentazione del procedimento.

Art. 4 (Indennità)

(1) Ad ogni singolo componente della commissione, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per dipendenti provinciali, spetta un'indennità onnicomprensiva pari a 50,00 euro per ogni ora di seduta; ai fini del calcolo del numero di ore di seduta si tiene anche conto delle ore di seduta iniziate, che sommate fra di loro formano ore intere o superano 30 minuti.

(2) L'indennità di cui al comma 1 è automaticamente adeguata annualmente all'incremento del costo della vita, secondo l'indice ISTAT.

Art. 5 (Incompatibilità e ricusazione)

(1) L'incompatibilità dei componenti della commissione è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

(2) Nei casi di cui al comma 1 ciascuna parte può proporre la ricusazione di uno o più componenti della commissione. Sulla ricusazione decide il o la presidente della commissione. Se è ricusato il o la presidente della commissione, decide il più anziano o la più anziana fra gli altri due membri della commissione.

Art. 6 (Pronuncia secondo diritto)

(1) Nella decisione e nella formulazione della proposta di conciliazione i componenti della commissione devono seguire le norme di diritto.

(2) I componenti della commissione decidono secondo equità quando le parti ne fanno concorde richiesta.

Art. 7 (Libertà di forme)

(1) Se non diversamente disposto dal presente regolamento, gli atti del procedimento davanti alla commissione possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

(2) Le udienze del procedimento si svolgono a porte chiuse con l'intervento delle sole parti nonché degli eventuali difensori e consulenti tecnici di parte e sono dirette dal o dalla presidente della commissione.

(3) Delle udienze del procedimento è redatto sommario processo verbale, che viene sottoscritto dal o dalla presidente della commissione.

Art. 8 (Notificazioni e comunicazioni)

(1) La domanda di cui all'articolo 16 è notificata alle controparti necessarie del procedimento tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

(2) Tutte le comunicazioni successive sono effettuate mediante deposito presso la segreteria, la quale ne dà tempestivo avviso alle parti con il mezzo ritenuto più idoneo.

Art. 9 (Lingua del procedimento)

(1) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 nel procedimento davanti alla commissione ciascuna parte è libera di usare indifferentemente la lingua italiana o tedesca.

(2) L'ente pubblico o la struttura sanitaria pubblica a cui il medico coinvolto nel caso oggetto del procedimento davanti alla commissione è legato da un rapporto professionale, in caso di domanda presentata di propria iniziativa usa la lingua presunta del o della paziente con obbligo di uniformarsi se lo stesso o la stessa nella successiva fase del procedimento usa l'altra lingua.

(3) Nel caso in cui le parti si esprimono in lingue diverse, la commissione traduce sommariamente il contenuto delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni comunque rese nell'altra lingua. La commissione cura inoltre, attraverso la segreteria, la traduzione sommaria, degli atti e della documentazione ritenuti utili ai fini del procedimento.

(4) Nel caso di cui al comma 3, la commissione redige la decisione nonché l'eventuale proposta di conciliazione in forma bilingue.

Art. 10 (Consulenti tecnici della commissione)

(1) In casi particolarmente complessi, la commissione può avvalersi di una persona che funge da consulente tecnico esterno. Il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale sanità provvede al conferimento del formale incarico.

(2) Nei casi di cui al comma 1, la commissione affida la funzione di consulente tecnico preferibilmente ad una persona iscritta nell'albo dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale, istituito ai sensi degli articoli 13, e seguenti, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, seguendo il principio della rotazione.

(3) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in materia di incompatibilità del consulente tecnico.

(4) Alla persona che funge da consulente tecnico esterno, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per dipendenti provinciali, spetta per ogni consulenza svolta un'indennità stabilita in proporzione alla complessità del caso trattato e comunque non superiore a 5.000,00 euro.

Art. 11 (Attività dei consulenti tecnici della commissione e di parte)

(1) La persona incaricata a fungere da consulente tecnico della commissione compie le indagini che le sono commissionate dalla commissione medesima.

(2) Il Servizio di medicina legale e la Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria collaborano, ai fini di cui al comma 1, con la commissione e con la persona che funge da consulente tecnico della commissione anche mettendo a disposizione la documentazione clinica, se nel caso oggetto del procedimento davanti alla commissione è coinvolto un medico del Servizio sanitario provinciale.

(3) Le parti possono intervenire alle operazioni del consulente tecnico o della consulente tecnica della commissione di persona e a mezzo dei difensori e dei propri consulenti tecnici eventualmente nominati e possono presentare al o alla consulente, per iscritto o oralmente, osservazioni e istanze.

(4) Dei risultati delle indagini compiute la persona che funge da consulente tecnico redige una relazione scritta nella quale sono inserite le osservazioni e le istanze delle parti, oltre al suo parere e alle sue osservazioni conclusive. La relazione va presentata nel termine fissato dalla commissione.

(5) Le parti hanno comunque facoltà di presentare, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 4, una loro relazione scritta contenente il parere del proprio consulente tecnico o della propria consulente tecnica.

Art. 12 (Spese del procedimento)

(1) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 15, il procedimento davanti alla commissione è gratuito per le parti.

(2) Le parti che nel caso di cui all'articolo 19, comma 4, decidono per qualsiasi motivo di non proseguire il procedimento davanti alla commissione, dovranno sopportare le spese di chi funge da consulente tecnico esterno della commissione.

Capo III
Delle parti e dei difensori

Art. 13 (Capacità procedimentale)

(1) Possono proporre la domanda di cui all'articolo 16 le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere.

(2) Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere possono partecipare al procedimento davanti alla commissione solo se rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Art. 14 (Parti)

(1) Parti del procedimento sono il o la paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi, e i medici coinvolti nel caso oggetto del procedimento. Se questi ultimi sono legati ad un ente o ad una struttura sanitaria pubblica o privata da un rapporto professionale, anche l'ente o la struttura sanitaria medesima è parte necessaria. Gli eredi designano un comune procuratore. Le assicurazioni dei medici rispettivamente dell'ente o della struttura sanitaria pubblica o privata possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione.

(2) Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura.

(3) Qualora nel caso oggetto del procedimento sia coinvolta una struttura del Servizio sanitario provinciale o un medico o una struttura sanitaria convenzionati con il medesimo, il o la paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi, possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento dal difensore civico o dalla difensora civica.

(4) Le parti hanno la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico o una propria consulente tecnica.

Art. 15 (Spese per i difensori ed i consulenti tecnici di parte)

(1) Ogni parte sopporta le spese per la propria difesa e consulenza tecnica.

Capo IV
Del procedimento davanti alla commissione

Art. 16 (Principio della domanda)

(1) L'avvio del procedimento davanti alla commissione avviene con una domanda scritta. La domanda è presentata utilizzando i moduli di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

(2) I moduli di cui al comma 1 possono essere modificati dall'Assessore o Assessora competente per materia.

Art. 17 (Attività preliminare della segreteria)

(1) La segreteria verifica d'ufficio la completezza della domanda di cui all'articolo 16 e segnala alla parte istante eventuali dati o documenti mancanti con invito a completare la domanda medesima.

(2) A seguito della ricezione di una domanda completa, la segreteria fissa la data della prima udienza di comparizione delle parti davanti alla commissione e la comunica alle controparti necessarie, con l'invito a queste ultime di segnalare alle proprie assicurazioni l'avvio del procedimento davanti alla commissione. Tra la data della notificazione della domanda di cui al comma 3 e la data della prima udienza di comparizione devono intercorrere non meno di 45 e non più di 90 giorni.

(3) La segreteria notifica in piego raccomandato con avviso di ricevimento copia della domanda, completa della documentazione clinica prodotta, alle controparti necessarie, comunicando alle stesse il termine entro il quale possono depositare una presa di posizione scritta.

(4) Al fine di poter prenderne visione, la segreteria informa tempestivamente la parte istante del deposito in segreteria della presa di posizione delle controparti necessarie ed accessorie nonché della documentazione offerta in comunicazione.

Art. 18 (Inattività della commissione e inammissibilità della domanda)

(1) La commissione non si attiva:

  • a)  se sulla questione oggetto del procedimento davanti alla commissione è già stata pronunciata sentenza civile o penale, anche non passata in giudicato, dell' autorità giudiziaria ordinaria;
  • b)  se sulla questione oggetto del procedimento davanti alla commissione è già pendente un procedimento giurisdizionale civile o penale davanti all' autorità giudiziaria ordinaria;
  • c)  se la controversia si è già risolta in via transattiva;
  • d)  se il fatto oggetto del procedimento davanti alla commissione si è verificato più di dieci anni prima della data di presentazione della domanda di cui all' articolo 16.

(2) La commissione provvede all'archiviazione della domanda, qualora in pendenza del procedimento venga a conoscenza della presenza di una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

(3) La commissione dichiara d'ufficio l'inammissibilità della domanda, quando è palese che il presunto danno alla salute non può essere dovuto a errore nella diagnosi o nella terapia o non è una conseguenza dell'omessa o irregolare informazione. La commissione provvede in questo caso all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione alle parti.

Art. 19 (Prima udienza di comparizione)

(1) Il procedimento viene archiviato, se alla prima udienza di comparizione una delle parti necessarie non compare.

(2) La direzione del procedimento spetta al o alla presidente della commissione. Nella prima udienza di comparizione la commissione ascolta le parti in contraddittorio tra loro e può interrogarle sui fatti oggetto del procedimento. La commissione esperisce un primo tentativo di conciliazione. Se le parti conciliano, si redige processo verbale di conciliazione che è sottoscritto dalle parti. Il processo verbale assume il valore di transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 21, comma 5.

(3) Se il tentativo di conciliazione di cui al comma 2 fallisce, la commissione, su concorde richiesta delle parti, introduce il procedimento. Se la commissione ritiene che in base ai mezzi di prova e alla documentazione fino al presente momento prodotta il caso oggetto del procedimento sia maturo per la decisione di merito, fissa ai sensi del comma 7 la data dell'udienza finale, provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere b) e c) e decide il rinvio dell'udienza. Se il caso oggetto del procedimento invece non dovesse essere maturo per la decisione di merito, la commissione decide un rinvio per acquisire ulteriori elementi.

(4) Se per la particolare complessità del caso oggetto del procedimento, la commissione ritiene necessario acquisire la consulenza di una persona che funge da consulente tecnico esterno, la stessa provvede a norma dei commi 5, 6 e 7.

(5) La persona di cui al comma 4 è scelta dalla commissione nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10.

(6) La commissione formula il quesito da sottoporre a chi funge da consulente tecnico.

(7) La commissione fissa, in accordo con le parti, la data dell'udienza finale.

Art. 20 (Attività della segreteria preparatoria dell'udienza finale)

(1) Esaurita l'assunzione dei mezzi di prova e con il deposito in segreteria della relazione scritta della persona che funge da consulente tecnico della commissione la segreteria provvede:

  • a)  all' eventuale traduzione sommaria della consulenza tecnica e degli altri mezzi di prova assunti, se richiesta dalle parti interessate;
  • b)  ad invitare il o la paziente a produrre la documentazione idonea a dimostrare l' entità del danno patrimoniale sofferto almeno 30 giorni prima dell'udienza finale;
  • c)  ad invitare le parti a depositare in segreteria eventuali memorie, almeno 15 giorni prima dell' udienza finale.

Art. 21 (Udienza finale)

(1) All'udienza finale la commissione, previa relazione orale del caso oggetto del procedimento, sottopone alla discussione delle parti la sua proposta scritta di conciliazione.

(2) La proposta di conciliazione di cui al comma 1 deve esprimersi in ordine alla sussistenza di una responsabilità medica, all'entità del danno biologico causato, all'eventuale menomazione della capacità lavorativa subita dal o dalla paziente nonché all'eventuale danno morale e esistenziale sofferto da questi come conseguenza del trattamento sanitario.

(3) Sulla base di una valutazione sommaria della documentazione prodotta dal o dalla paziente la commissione formula anche una proposta di conciliazione relativamente ai danni patrimoniali derivati dal fatto lesivo.

(4) Le parti sono libere di modificare concordemente il contenuto della proposta di conciliazione. Le parti, se ritengono di aderire alla proposta formulata dalla commissione, la sottoscrivono in udienza.

(5) In caso di sottoscrizione delle parti la proposta di conciliazione ha il valore di una transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato 1 2)

 

Allegato 2 3)

2)
L'allegato 1 è stato prima sostituito dal decreto dell'Assessore competente per materia 16 aprile 2008, n. 200/23.0 e successivamente con decreto dell'Assessore competente per materia 25 novembre 2014, n. 403/23.0.
3)
L'allegato 2 è stato prima sostituito dal decreto dell'Assessore competente per materia 16 aprile 2008, n. 200/23.0 e successivamente con decreto dell'Assessore competente per materia 25 novembre 2014, n. 403/23.0.
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