(1) Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennità viene stimata ai sensi dell'articolo 7-quater e maggiorata con i coefficienti di cui all'articolo 13, comma 1. Dall'indennità così determinata viene detratto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'articolo 7-quater per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni. 43)
(2) L'indennità spettante agli affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di bene di uso civico, è corrisposta direttamente in loro favore, in detrazione da quella spettante al proprietario.