(1) L’onere di coltivazione, stabilito di intesa con il Consiglio dei Comuni, è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale e ammonta a 0,50 euro per metro cubo fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 l’onere di coltivazione sale a 0,65 euro per metro cubo e viene aggiornato ogni due anni in base all’indice ISTAT.
(2) I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse prima dell’entrata in vigore della legge versano, entro il mese di febbraio, ai Comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l’onere annuale di coltivazione in base al volume di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.
(3) I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse dopo l’entrata in vigore della legge versano ai Comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l’onere di coltivazione con le seguenti modalità:
- per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi fino a un massimo di 150.000 mc:
- prima dell'inizio dell’attività deve essere versato il 51 per cento dell’importo;
- al termine dei lavori e in ogni caso prima di richiedere lo svincolo della cauzione o della fideiussione bancaria, deve essere versato l'importo restante, calcolato sulla quantità effettivamente estratta e asportata dall'area di cava;
- per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi superiori a 150.000 mc:
- prima dell'inizio dell’attività deve essere versato l’importo riferito a un volume di 76.500 mc;
- oltre il volume di 76.500 mc di materiale coltivato deve essere versato, entro marzo di ogni anno, l’importo calcolato sul materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.
(4) I titolari di autorizzazioni alla coltivazione collegate a opere di interesse pubblico e vincolate ai termini per esse stabiliti possono, in caso di ritardi nell’inizio di lavori, richiedere all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere un rinvio del primo o unico pagamento dell’onere di coltivazione.
(5) Entro il mese di marzo di ogni anno i titolari dell'autorizzazione alla coltivazione presentano al Comune nel cui territorio ha luogo la coltivazione una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell’anno precedente.