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a) Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2024, n. 41)
Regolamento di esecuzione in materia di coltivazione di sostanze minerali

1)
Pubblicato nel B.U. 4 aprile 2024, n. 14.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 4, 5, 8, 10, 12 e 14 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19, sulla coltivazione di sostanze minerali, di seguito denominata legge, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, la tipologia, la quantità e la qualità del materiale di coltivazione e di riempimento, le modalità per il deposito e la liberazione della cauzione o della fideiussione bancaria, le misure di compensazione ambientale nonché le modalità di raccolta dei dati ai fini del monitoraggio dell’attività estrattiva.

Art. 2 (Requisiti e modalità di presentazione della domanda)

(1) Alla domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava devono essere allegati i documenti specificati nell'allegato A.

(2) Chi presenta una domanda di autorizzazione che prevede la riduzione della distanza di sicurezza dal limite esterno dello scavo rispetto a eventuali infrastrutture presenti, deve allegare una dichiarazione con il consenso del soggetto che gestisce l’infrastruttura.

Art. 3 (Misure di compensazione ambientale)

(1) Le misure di compensazione ambientale devono avere come oggetto la valorizzazione del paesaggio dal punto di vista ecologico o storico-culturale.

(2) Per determinare le misure di compensazione ambientale si fa di norma riferimento ai settori di intervento individuati per le compensazioni derivanti dall'esercizio di impianti idroelettrici di medie e grandi dimensioni. Qualora nessuna delle tipologie di intervento ivi contemplata risulti realizzabile, potranno essere previsti interventi diversi, che siano idonei a rispondere alle finalità di cui al comma 1.

(3) Le misure di compensazione ambientale vengono stabilite dai Comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione e devono essere comunicate all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere entro il termine previsto dall’articolo 4 della legge, insieme al parere della commissione comunale per il territorio ed il paesaggio.

(4) I Comuni utilizzano almeno il 51 per cento degli oneri di coltivazione di cui all’articolo 4 per le misure di compensazione ambientale e le realizzano prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 4 (Onere di coltivazione)

(1) L’onere di coltivazione, stabilito di intesa con il Consiglio dei Comuni, è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale e ammonta a 0,50 euro per metro cubo fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 l’onere di coltivazione sale a 0,65 euro per metro cubo e viene aggiornato ogni due anni in base all’indice ISTAT.

(2) I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse prima dell’entrata in vigore della legge versano, entro il mese di febbraio, ai Comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l’onere annuale di coltivazione in base al volume di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

(3) I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse dopo l’entrata in vigore della legge versano ai Comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l’onere di coltivazione con le seguenti modalità:

  1. per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi fino a un massimo di 150.000 mc:
    1. prima dell'inizio dell’attività deve essere versato il 51 per cento dell’importo;
    2. al termine dei lavori e in ogni caso prima di richiedere lo svincolo della cauzione o della fideiussione bancaria, deve essere versato l'importo restante, calcolato sulla quantità effettivamente estratta e asportata dall'area di cava;
  2. per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi superiori a 150.000 mc:
    1. prima dell'inizio dell’attività deve essere versato l’importo riferito a un volume di 76.500 mc;
    2. oltre il volume di 76.500 mc di materiale coltivato deve essere versato, entro marzo di ogni anno, l’importo calcolato sul materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

(4) I titolari di autorizzazioni alla coltivazione collegate a opere di interesse pubblico e vincolate ai termini per esse stabiliti possono, in caso di ritardi nell’inizio di lavori, richiedere all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere un rinvio del primo o unico pagamento dell’onere di coltivazione.

(5) Entro il mese di marzo di ogni anno i titolari dell'autorizzazione alla coltivazione presentano al Comune nel cui territorio ha luogo la coltivazione una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell’anno precedente.

Art. 5 (Deposito e liberazione della cauzione o fideiussione bancaria)

(1) Il deposito della cauzione avviene versando l'importo cauzionale tramite la piattaforma digitale pagoPA della Provincia autonoma di Bolzano, oppure depositando una fideiussione bancaria per l’ammontare dell'importo della cauzione presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.

(2) In caso di trasferimento di un’autorizzazione alla coltivazione, il titolare subentrato deve depositare una nuova cauzione o fideiussione bancaria presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. Dopo il deposito della nuova cauzione o fideiussione bancaria avviene la liberazione d’ufficio della cauzione o della fideiussione bancaria sostituita.

(3) A fine lavori di coltivazione oppure alla scadenza dell’autorizzazione alla coltivazione l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere accerta la corretta attuazione delle misure di compensazione ambientale previste e, sentita la Conferenza di servizi in materia ambientale, la conformità dei lavori di ripristino realizzati rispetto al progetto autorizzato e alle disposizioni contenute nel disciplinare.

(4) Se il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione non provvede a realizzare i lavori di ripristino entro i termini prescritti, il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere può disporre l’esecuzione d’ufficio dei lavori e che per l’importo necessario a tal fine venga escussa la cauzione o fideiussione bancaria.

Art. 6 (Statistica annuale e monitoraggio)

(1) Ogni anno, entro il mese di marzo, i titolari di un’autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere i seguenti dati e rilevamenti riferiti all'anno precedente:

  1. l’intero volume coltivato;
  2. la quantità di materiale asportata dall'area di cava;
  3. il volume degli eventuali riempimenti con materiale proprio o estraneo, specificando il tipo e la quantità di materiale di riempimento;
  4. una presentazione schematica dell’area già ripristinata, in caso di ripristino graduale;
  5. il numero dei dipendenti che lavorano in cava;
  6. per volumi coltivabili autorizzati superiori a 30.000 mc e sempre in caso di coltivazione in sotterraneo: un modello digitale ad alta densità di punti e con relativo modello 3D in un formato compatibile con il software informativo geografico in uso nell’Amministrazione provinciale. Il modello deve riportare l'area di coltivazione, il volume di scavo dell'ultimo anno, il volume totale scavato, nonché il volume dei riempimenti effettuati con materiale proprio o estraneo e l'eventuale ripristino delle aree di scavo già avvenuto. Il rilevamento deve essere integrato da una relazione esplicativa.

(2) I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere le tempistiche per il riempimento e il ripristino dell’area di cava in conformità al progetto autorizzato e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.

(3) I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione che non gestiscono direttamente la cava comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell’inizio dei lavori, i dati del gestore.

Art. 7 (Abrogazione di norme)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

  • 1.  Dichiarazione di consenso del proprietario per le particelle non di proprietà del richiedente oppure copia del contratto di locazione con il proprietario del terreno.
  • 2.  Attestazione della necessità della quantità di materiale richiesta, tenuto conto delle autorizzazioni alla coltivazione già concesse per lo stesso tipo di risorsa nel territorio della comunità comprensoriale interessata.
  • 3.  Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA.
  • 4.  Relazione paesaggistica.
  • 5.  Questionario compilato sulla procedura di approvazione cumulativa.
  • 6.  Relazione tecnica con descrizione:
  • -dei lavori di scavo con indicazione dell’area e del volume di coltivazione;
  • - della sistemazione e del ripristino ambientale e del materiale di riempimento adoperato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione, nonché le tempistiche per il riempimento e il ripristino finale;
  • - della lavorazione pianificata del materiale coltivato e/oppure della via di trasporto pianificata per raggiungere i rispettivi impianti di elaborazione.
  • 7.  Cronoprogramma di coltivazione.
  • 8.  Estratto mappa, orografia e ortofoto con indicazione:
  • - della zona di intervento;
  • - dei confini comunali;
  • - se per il territorio comunale interessato disponibile, un estratto della cartografia dei probabili depositi di sabbia e ghiaia e delle zone di tutela esistenti.
  • 9. Scansione laser oppure fotogrammetria ad alta densità di punti e un modello digitale 3D basato su di essa, in un formato compatibile con il software informativo geografico in uso nell’amministrazione provinciale.
  • 10.  Planimetria georeferenziata quotata e sezioni in scala adeguata con esatta delimitazione della cava, della discarica, delle aree accessorie e con indicazione precisa di tutte le infrastrutture e della strada di accesso (in formato PDF e DWG).
  • 11.  Relazione sulla geomorfologia, geomeccanica ed idrogeologia-idrologica della cava, con dimostrazione della presenza delle quantità e della qualità delle sostanze minerali richieste, tramite indagine del sottosuolo.
  • 12.  Piano di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
  • 13.  Valutazione acustica.
  • 14.  Eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio competente.