(1) Qualora, all’entrata in vigore del presente regolamento, la modulistica di cui all’articolo 2, comma 1, non sia ancora disponibile, si possono utilizzare i moduli corrispondenti già disponibili presso il SUAP, purché conformi alla legge e al presente regolamento.
(2) Qualora i moduli già disponibili presso il SUAP non siano pienamente conformi alla legge e al presente regolamento, l’interessato/l’interessata è comunque legittimato/legittimata a utilizzarli. L’interessato/L’interessata sarà invitato/invitata dal comune ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni per conformarsi alla legge e al presente regolamento.
(3) In deroga al comma 2, nelle more della definizione della modulistica di cui all’articolo 2 del presente regolamento, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, al relativo regolamento d’esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, nonché alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
(4) I punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica legittimamente avviati ai sensi dell’articolo 71, comma 1, della legge, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 – data di entrata in vigore della legge – e l’entrata in vigore del presente regolamento, e non ricompresi nell’elenco di cui all’Art. 14 del presente regolamento possono proseguire la loro attività.
(5) In attesa dell’approvazione dell’Intesa citata all’articolo 15 del presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 1, della legge.
(6) Nel caso in cui, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 – data di entrata in vigore della legge – e l’entrata in vigore del presente regolamento, sia avvenuto un affidamento di reparto non conforme alla disciplina di cui all’articolo 9, il/la titolare dell’esercizio commerciale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e comunque previa disponibilità della relativa modulistica di cui all’articolo 2, è tenuto/tenuta a inoltrare la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, pena l’assunzione di responsabilità diretta dell’operato del soggetto gestore, e a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 3.
(7) Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3359 del 24 settembre 2001, in riferimento alla tabella riservata agli “esercizi di bottiglieria”, continuano a trovare applicazione per quegli esercizi commerciali di bottiglieria che hanno iniziato legittimamente la propria attività prima dell’approvazione del presente regolamento. Il trasferimento della gestione o della proprietà delle predette attività commerciali è consentito.
(8) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, della legge, se il sequestro riguarda prodotti non deperibili, questi dovranno essere messi in deposito in attesa dell’eventuale provvedimento di confisca e della successiva destinazione. Qualora siano sequestrate merci deperibili quali prodotti alimentari, se è disponibile un idoneo e adeguato deposito, igienicamente preservato, l’autorità competente provvederà affinché esse vengano messe in tale deposito in attesa dell’eventuale provvedimento di confisca, riservandosi di decidere sull’eventuale successiva destinazione. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un idoneo deposito, i prodotti alimentari sequestrati dovranno essere distrutti o – purché nel rispetto della normativa di settore circa il relativo termine minimo di conservazione o data di scadenza ai sensi in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del regolamento (CE) n. 852/2004, e successive modifiche – devoluti a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza o a favore di famiglie bisognose individuate dai servizi sociali.