1. Qualora venga accertata una violazione delle disposizioni relative agli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge possono essere effettuate delle detrazioni al contributo provinciale.
2. In caso di adempimento solo parziale delle disposizioni relative agli standard qualitativi per carenze lievi e facilmente risolvibili, l'ente gestore in accordo con l'Agenzia per la famiglia, può proporre un programma di adeguamento con indicazione dei relativi termini di attuazione. Per gravi e giustificati motivi, non imputabili all'ente gestore, i termini di attuazione possono essere prorogati una sola volta dalla direttrice/dal direttore dell'Agenzia per la famiglia.
3. Se alla scadenza dei termini di attuazione di cui al comma 2, l'ente gestore ha adempiuto ai propri obblighi, sussiste la condizione essenziale per l'erogazione del contributo provinciale previsto per il rispettivo anno di riferimento, nel quale è stata accertata la violazione.
4. Se, alla scadenza dei termini di attuazione di cui al comma 2, l'ente gestore non ha adempiuto ai propri obblighi ovvero solo parzialmente, non sussiste la condizione essenziale per l'erogazione del contributo provinciale previsto per l'anno in cui è stata accertata la violazione. Di conseguenza per la relativa microstruttura, in fase di rendicontazione, si applica una detrazione al contributo provinciale.
5. In seguito alla rendicontazione presentata verrà effettuata la seguente detrazione al contributo provinciale spettante (contributo provinciale ri-determinato e al netto delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 11, comma 9) - fermo restando il diritto di regresso del datore di lavoro nei confronti dell'ente gestore:
a) per strutture fino a 10 posti: euro 20.000,00;
b) per strutture da 11 a 20 posti: euro 30.000,00;
c) per strutture da 21 a 30 posti: euro 40.000,00.
6. La deduzione del contributo provinciale viene riproporzionata in base al numero dei posti di assistenza acquistati ed il contributo può essere dedotto al massimo fino all'importo del contributo dovuto per l'anno di riferimento.
7. La detrazione è determinata dalla relazione sui risultati trasmessa, di cui al comma 2, e nel momento in cui l'ente gestore ha adempiuto integralmente gli obblighi del programma di adeguamento.
8. Qualora le prescrizioni vengano soddisfatte interamente, il contributo provinciale previsto per la rispettiva microstruttura verrà liquidato integralmente a partire dall'anno di calendario successivo.