1. La domanda di contributo provinciale deve essere presentata all'Agenzia per la famiglia entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.
2. Nel caso in cui vengano acquistati dei posti di assistenza dopo tale scadenza, la domanda è da presentare il prima possibile e comunque prima del primo giorno di assistenza della bambina/del bambino.
3. La domanda di contributo provinciale può essere richiesta fino ad un massimo di tre anni consecutivi, imputando le spese sul rispettivo anno di riferimento;
4. Qualora il richiedente concordi con l'ente gestore successivamente delle modifiche relative al servizio usufruito, può presentare una domanda aggiuntiva nel corso dell'anno di riferimento.
5. Le domande di contributo provinciale inoltrate oltre il termine di cui al comma 1 sono trattate secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Agenzia per la famiglia e possono essere prese in considerazione solo in presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio.
6. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1. Per le domande di contributo presentate dopo tale scadenza, il procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento della domanda.