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Delibera 21 novembre 2023, n. 1027
Criteri per la concessione di contributi a datrici e datori di lavoro per posti di assistenza aziendali presso microstrutture

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi a datrici e datori di lavoro per posti di assistenza aziendali presso microstrutture

Articolo 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige" e successive modifiche, di seguito denominata legge, il finanziamento delle microstrutture aziendali ovvero l'acquisto di posti di assistenza presso servizi equivalenti per bambine e bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, ai fini di sostenere economicamente le datrici ed i datori di lavoro, che intendono di favorire i loro dipendenti alla conciliazione di famiglia e lavoro.

Articolo 2
Definizioni

1. Per i seguenti criteri trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) microstrutture aziendali ai sensi dell'articolo 16 della legge: sono servizi socio-educativi per la prima infanzia, destinati a bambine e bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, realizzati dalle aziende e gestite, su incarico delle aziende stesse, da enti privati senza scopo di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia;

b) microstrutture per l'infanzia ai sensi dell'articolo 15 della legge: sono servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati a bambine e bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, realizzati dai comuni competenti per territorio e gestite, su base di procedure di affidamento, da enti privati senza scopo di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia;

c) Enti gestori: enti privati senza scopo di lucro che erogano i servizi alla prima infanzia accreditati di cui agli articoli 15 e 16 della legge per conto dei datori di lavoro ovvero per i comuni. I servizi devono essere situati in Provincia di Bolzano;

d) datrici e datori di lavoro: soggetti giuridici con sede legale o sede operativa nella Provincia di Bolzano: imprese individuali, società, consorzi, associazioni di imprese, fondazioni e cooperative iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; enti pubblici ed amministrazioni locali nonché imprese controllate; libere professioniste e liberi professionisti, lavoratrici o lavoratori autonomi e titolari di imprese, in seguito denominati beneficiari/richiedenti;

e) Famiglia utente: famiglia del dipendente, di cui il bambino/la bambina di età compresa tra tre mesi e tre anni usufruisce del servizio presso una microstruttura di cui alla lettera a) e b) e che ha la residenza o stabile dimora nella Provincia di Bolzano.

Articolo 3
Beneficiari

1. I datori e datrici di lavoro che offrono un servizio di assistenza ai propri dipendenti con figli di età compresa tra tre mesi e tre anni possono richiedere un contributo ai sensi dei presenti criteri.

Articolo 4
Finanziamento dei servizi

1. Viene concesso un contributo provinciale per la gestione di una microstruttura aziendale oppure per l'acquisto di singoli posti di assistenza aziendali.

2. I costi del servizio sono espressi in costi orari convenzionali e sono differenziati per tipologia di servizio e per costi effettivi per ogni singola struttura. Il costo orario convenzionale ammesso a contributo provinciale ammonta nella misura massima, definita dai criteri vigenti per il finanziamento di microstrutture per l'infanzia.

3. Il costo orario convenzionale include tutte le spese per la gestione del servizio. Le spese per investimenti, per manutenzione straordinaria e i costi amministrativi del datore di lavoro non concorrono a determinare il costo orario convenzionale.

4. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) vengono finanziati su base oraria dalla Provincia e dai datori di lavoro, nonché dalla compartecipazione tariffaria delle famiglie utenti. Il finanziamento è di competenza della datrice o del datore di lavoro nel quale uno dei genitori del bambino assistito o della bambina assistita ha la sua sede di lavoro.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge, la partecipazione alla spesa da parte della famiglia utente può ammontare come massimo al 35 per cento del costo complessivo.

Articolo 5
Ammontare del contributo provinciale

1. Al beneficiario viene concesso un contributo provinciale nella misura del 50 percento delle spese sostenute. Questi costi sono calcolati a partire dal costo orario concordato (costo orario pieno) meno la tariffa a carico della famiglia utente, moltiplicato per le ore di assistenza previste per il rispettivo anno di riferimento.

2. Ai richiedenti che sono in possesso della certificazione valida "audit famigliaelavoro" viene concessa una maggiorazione di 5 punti percentuali.

3. In caso di difficoltà finanziarie del richiedente, debitamente comprovate dal ricorso agli ammortizzatori sociali, il contributo provinciale può essere aumentato di 10 punti percentuali.

Articolo 6
Requisiti per il finanziamento

Per poter beneficiare del contributo provinciale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. Adempimento dei requisiti di base per l'inizio dell'attività del servizio come previsto dagli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia.

2. Stipulazione di un accordo tra datore di lavoro ed ente gestore. L'accordo deve contenere tutte le informazioni essenziali relative ai costi del servizio e deve essere redatto sul modello predisposto dall'Agenzia per la famiglia. In particolare, devono essere contenute le seguenti informazioni:

a) il costo orario concordato con e senza IVA, arrotondato al secondo decimale;

b) la tariffa a carico della famiglia utente;

c) durata dell'accordo;

d) ore di assistenza stimate, suddivise per anno di riferimento, se l'accordo è stipulato pluriennale;

3. Se l'ente gestore è richiedente del contributo provinciale per l'utilizzo del servizio da parte dei propri dipendenti, invece dell'accordo di cui al comma 2 deve essere allegata una copia del contratto con la famiglia utente (privo di dati sensibili).

4. Il finanziamento dei costi aggiuntivi per il personale addetto all'assistenza di bambini con disabilità è disciplinato da appositi criteri.

Articolo 7
Requisiti di ammissione e requisiti dei servizi

1. Di norma, sono ammessi solo bambine e bambini che frequentano il servizio per almeno 12 ore settimanali.

2. Le datrici e i datori di lavoro garantiscono insieme agli enti gestori la trasparenza nell'istruttoria delle domande e nella procedura di ammissione.
Gli enti gestori sono tenuti a redigere ed aggiornare continuamente una graduatoria trasparente secondo i criteri e le regole definiti dall'Agenzia per la famiglia. I tutori legali dei bambini inseriti nella graduatoria, su richiesta, hanno in qualsiasi momento il diritto di essere informati sulla propria posizione in graduatoria.

3. Al fine di garantire la continuità pedagogica, i bambini già frequentanti il servizio mantengono il posto con diritto di precedenza rispetto ad eventuali nuove ammissioni.

Articolo 8
Tariffa a carico delle famiglie utenti

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge, la partecipazione alla spesa da parte della famiglia utente può ammontare come massimo al 35 per cento del costo complessivo.

2. La tariffa oraria a carico della famiglia utente è onnicomprensiva e include tra l'altro pasti, pannolini e prodotti igienici. Ai costi derivanti da esigenze o richieste particolari avanzate dai genitori devono provvedere le famiglie stesse. In nessun caso possono essere addebitati importi per servizi non effettivamente erogati oppure che non soddisfano i criteri di queste disposizioni.

3. La tariffa oraria stabilita a carico della famiglia utente trova applicazione per una frequenza massima di 1.920 ore annue a bambino/bambina oppure per un numero di ore proporzionalmente ridotto a fronte di una minore durata del contratto di assistenza; le ore di assistenza con tariffa possono essere utilizzate anche in diverse strutture o forme di assistenza. Qualora le ore di assistenza superino il limite massimo sopra stabilito, il costo delle ore eccedenti è totalmente a carico delle famiglie utenti.

4. Alla famiglia utente vengono fatturate, in base alla tariffa oraria stabilita, le ore previste dal contratto di assistenza, tenuto conto del limite massimo di cui al comma 3 e delle eventuali assenze per ferie o malattia di cui ai commi 6 e 7. Durante le prime due settimane del periodo di inserimento della bambina/del bambino, invece, vengono fatturate solo le ore di effettiva presenza. Le ore di assenza ingiustificata, quindi diverse da motivi di ferie o malattia, verranno fatturate alla famiglia utente al costo orario pieno.

5. Per bambini con disabilità certificata, verranno addebitate solo le ore di assistenza effettivamente usufruite.

6. Se la bambina/il bambino frequenta il servizio per tutto l'anno, non viene fatturato il periodo di assenza di quattro settimane per motivi di ferie ovvero qualora la bambina/il bambino non frequenti il servizio di assistenza tutto l'anno oppure tutti i giorni della settimana, spetta un periodo ridotto in proporzione. Al periodo di ferie si aggiungono i giorni in cui la struttura rimane chiusa per altri motivi. È facoltà delle parti contraenti aumentare il periodo di assenza per ferie, concordando contestualmente quale parte dei costi è a carico della famiglia utente durante il prolungamento del periodo delle ferie e concordano altresì la quota a carico della famiglia utente in caso di superamento del periodo di ferie. La quota a carico della famiglia utente non può in nessun caso superare la tariffa oraria concordata contrattualmente. Tutte le assenze per motivi di ferie non sono cofinanziate dalla pubblica amministrazione. Le ferie possono essere usufruite anche in unità giornaliere, a condizione che l'assenza venga comunicata con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Le ferie che hanno una durata di almeno una settimana devono essere comunicate tempestivamente all'ente gestore entro il periodo di preavviso concordato contrattualmente.

7. In caso di malattia della bambina/del bambino i giorni di assenza vengono fatturati alla famiglia utente in base alla tariffa oraria stabilita, a condizione che entro il primo giorno di assenza la famiglia informi l'ente gestore della malattia e della sua durata presunta e che al momento del rientro presenti l'attestato rilasciato dal pediatra competente, del quale risulta la durata della malattia del bambino, privo della diagnosi. In mancanza di tale attestato rilasciato dal pediatra competente, a partire dal quarto giorno di assenza, sarà addebitato alla famiglia utente l'intero costo orario. Vengono considerati in tal caso i giorni di frequenza previsti dal contratto, esclusi i fine settimana, le festività ed eventuali altri giorni in cui il servizio non viene erogato. In caso di assenze per malattia di durata superiore a quattro settimane, la famiglia utente ha la facoltà di recedere dal contratto con diritto di precedenza per la riammissione in struttura dopo la guarigione della bambina/del bambino.

8. È facoltà dell'ente gestore esonerare la famiglia utente dal pagamento della tariffa dovuta per agevolare le esigenze particolari della famiglia stessa (ad esempio malattia di familiari residenti fuori provincia, impossibilità di rispettare i termini di preavviso in caso di disdetta). Queste ore non vengono cofinanziate dall'ente pubblico.

Articolo 9
Determinazione del contingente e delle modalità di finanziamento per la cessione di posti di assistenza ai Comuni

1. In caso di utilizzo parziale o insufficiente della microstruttura aziendale, per ragioni di efficienza e di costi, l'ente gestore può mettere a disposizione per i comuni alcuni posti di assistenza. Al momento dell'inserimento di ogni bambino deve essere rispettato sempre il requisito che la maggioranza dei bambini e delle bambine frequentanti siano utenti aziendali. Il comune partecipa ai costi dei servizi usufruiti dalle sue famiglie utenti nelle relative microstrutture aziendali, laddove il finanziamento avviene in base ai criteri vigenti per le microstrutture ai sensi dell'articolo 15 della legge.

2. Il costo orario addebitato dagli enti gestori ai comuni per i posti nelle microstrutture aziendali non può essere superiore al costo orario più elevato applicato nella stessa microstruttura per le aziende.

Articolo 10
Termini per la domanda di concessione

1. La domanda di contributo provinciale deve essere presentata all'Agenzia per la famiglia entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

2. Nel caso in cui vengano acquistati dei posti di assistenza dopo tale scadenza, la domanda è da presentare il prima possibile e comunque prima del primo giorno di assistenza della bambina/del bambino.

3. La domanda di contributo provinciale può essere richiesta fino ad un massimo di tre anni consecutivi, imputando le spese sul rispettivo anno di riferimento;

4. Qualora il richiedente concordi con l'ente gestore successivamente delle modifiche relative al servizio usufruito, può presentare una domanda aggiuntiva nel corso dell'anno di riferimento.

5. Le domande di contributo provinciale inoltrate oltre il termine di cui al comma 1 sono trattate secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Agenzia per la famiglia e possono essere prese in considerazione solo in presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio.

6. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1. Per le domande di contributo presentate dopo tale scadenza, il procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 11
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo provinciale deve essere redatta sul modello predisposto dall'Agenzia per la famiglia e deve essere firmata dalla/dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che ha diritto all'agevolazione. I modelli sono disponibili sulla homepage dell'Agenzia per la famiglia.

2. La domanda di contributo provinciale deve riportare i seguenti dati e informazioni:

a) la microstruttura scelta, nonché il numero di posti di assistenza acquistati dal soggetto richiedente e numero delle ore di assistenza previste;

b) costo orario concordato a carico del datore di lavoro, nonché la spesa risultante per il relativo anno di riferimento;

c) tariffa oraria a carico della famiglia utente, dove la quota a carico della famiglia non può superare il 35 per cento della spesa totale come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge;

d) posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

e) Alla domanda va allegata la copia dell'accordo stipulato tra il datore di lavoro e l'ente gestore del servizio scelto.

3. La domanda deve essere inoltrata entro i termini previsti tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Agenzia per la famiglia. Fa fede la data di ricezione riportata nella ricevuta di avvenuta consegna inviata al mittente dal gestore della PEC. Qualora la domanda venga consegnata personalmente, fa fede la data del timbro di ricevuta ovvero in caso di invio per posta, il timbro postale.

4. Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Agenzia per la famiglia qualsiasi modifica riguardante la domanda presentata.

5. Le domande incomplete e non regolarizzate senza valido motivo entro i termini perentori fissati dell'Agenzia per la famiglia, saranno respinte.

Articolo 12
Termini per la rendicontazione e liquidazione

1. La domanda di liquidazione del contributo provinciale deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione oppure qualora il contributo provinciale sia stato richiesto pluriennale, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla rispettiva imputazione di spesa, pena la revoca del contributo.

2. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 1 fino a un ulteriore anno. Trascorso inutilmente anche tale termine, il contributo è automaticamente revocato.

3. La domanda di liquidazione deve essere redatta sul modulo predisposto dall'Agenzia per la famiglia e deve essere firmata dalla/dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che ha diritto all'agevolazione. I modelli sono disponibili sulla homepage dell'Agenzia per la famiglia.

4. Alla domanda di liquidazione va allegata la seguente documentazione ovvero deve contenere le seguenti informazioni:

a) elenco di tutte le fatture ed eventuali note di credito a carico del datore di lavoro con indicazione delle ore di assistenza fatturate per il rispettivo anno di riferimento e della quale risulta che tali fatture sono state effettivamente pagate, redatte sul modulo predisposto dall'Agenzia per la famiglia;

b) se l'ente gestore è richiedente del contributo provinciale per l'utilizzo del servizio da parte dei propri dipendenti: elenco delle fatture a carico della famiglia utente con indicazione delle ore di assistenza fatturate;

c) una dichiarazione inerente alla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

5. La domanda deve essere inoltrata entro i termini previsti tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Agenzia per la famiglia. Fa fede la data di ricezione riportata nella ricevuta di avvenuta consegna inviata al mittente dal gestore della PEC. Qualora la domanda venga consegnata personalmente, fa fede la data del timbro di ricevuta ovvero in caso di invio per posta, il timbro postale.

6. Il contributo provinciale spettante viene rideterminato, nei limiti dell’importo del contributo concesso, sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

7. Il contributo provinciale può essere liquidato solo a fronte dell'avvenuto accreditamento oppure re-accreditamento del servizio ai sensi dei vigenti standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia e qualora sia completa tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione di cui al comma 4.

8. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla data di presentazione della domanda di liquidazione e possono essere eventualmente sospesi per l'acquisizione di informazioni o documenti necessari alla regolarizzazione della rendicontazione.

9. Qualora venissero accertate violazioni ai presenti criteri di finanziamento, in fase di rendicontazione il contributo provinciale dell'anno nel quale si è verificata la violazione verrà decurtato. La riduzione è pari al 10 per cento della quota parte del contributo che riguarda la microstruttura, nella quale è stata riscontrata la violazione. Gli importi trattenuti verranno riutilizzati per il finanziamento dei servizi per la prima infanzia. Il richiedente può far valere i diritti di regresso nei confronti dell'ente gestore.

Articolo 13
Detrazioni per violazioni degli standard qualitativi

1. Qualora venga accertata una violazione delle disposizioni relative agli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge possono essere effettuate delle detrazioni al contributo provinciale.

2. In caso di adempimento solo parziale delle disposizioni relative agli standard qualitativi per carenze lievi e facilmente risolvibili, l'ente gestore in accordo con l'Agenzia per la famiglia, può proporre un programma di adeguamento con indicazione dei relativi termini di attuazione. Per gravi e giustificati motivi, non imputabili all'ente gestore, i termini di attuazione possono essere prorogati una sola volta dalla direttrice/dal direttore dell'Agenzia per la famiglia.

3. Se alla scadenza dei termini di attuazione di cui al comma 2, l'ente gestore ha adempiuto ai propri obblighi, sussiste la condizione essenziale per l'erogazione del contributo provinciale previsto per il rispettivo anno di riferimento, nel quale è stata accertata la violazione.

4. Se, alla scadenza dei termini di attuazione di cui al comma 2, l'ente gestore non ha adempiuto ai propri obblighi ovvero solo parzialmente, non sussiste la condizione essenziale per l'erogazione del contributo provinciale previsto per l'anno in cui è stata accertata la violazione. Di conseguenza per la relativa microstruttura, in fase di rendicontazione, si applica una detrazione al contributo provinciale.

5. In seguito alla rendicontazione presentata verrà effettuata la seguente detrazione al contributo provinciale spettante (contributo provinciale ri-determinato e al netto delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 11, comma 9) - fermo restando il diritto di regresso del datore di lavoro nei confronti dell'ente gestore:

a) per strutture fino a 10 posti: euro 20.000,00;

b) per strutture da 11 a 20 posti: euro 30.000,00;

c) per strutture da 21 a 30 posti: euro 40.000,00.

6. La deduzione del contributo provinciale viene riproporzionata in base al numero dei posti di assistenza acquistati ed il contributo può essere dedotto al massimo fino all'importo del contributo dovuto per l'anno di riferimento.

7. La detrazione è determinata dalla relazione sui risultati trasmessa, di cui al comma 2, e nel momento in cui l'ente gestore ha adempiuto integralmente gli obblighi del programma di adeguamento.

8. Qualora le prescrizioni vengano soddisfatte interamente, il contributo provinciale previsto per la rispettiva microstruttura verrà liquidato integralmente a partire dall'anno di calendario successivo.

Articolo 14
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'unità organizzativa competente effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei contributi provinciali concessi e per i quali è stato liquidato il contributo.

2. Tramite i controlli vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario e la regolarità dei documenti di spesa, prendendo visione, senza estrazione di copia, della seguente documentazione:

a) elenco analitico delle spese sostenute e documentazione di spesa in originale;

b) estratti conto dei conti correnti intestati al beneficiario, da cui risulti l'avvenuto pagamento a saldo dei documenti di spesa riferiti al servizio usufruito oggetto del contributo;

c) eventuale ulteriore documentazione necessaria a verificare quanto dichiarato dal beneficiario.

3. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione con altre ripartizioni dell'Amministrazione provinciale, mediante sopralluogo presso la sede dell'ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione originale di spesa.

4. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall'Agenzia per la famiglia.

5. I beneficiari si impegnano a mettere a disposizione dell'unità organizzativa tutti i documenti necessari per la verifica dei requisiti per il contributo provinciale, pena la revoca dell'incentivo.

6. Gli enti gestori devono rendere disponibili ai datori di lavoro, i quali sono soggetti a controllo, tutta la documentazione originale in loro possesso.

7. Per il rilevamento, la gestione amministrativa e la documentazione di tutti i servizi offerti, della loro qualità, dei costi, delle entrate e dei dati essenziali vengono utilizzati, se disponibili, sistemi informativi, programmi e modulistica uniformi a livello provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquisire dai richiedenti del contributo i dati necessari all’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo.

Articolo 15
Revoca

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, si accerti la mancanza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, la stessa è revocata e deve essere restituita maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

2. Qualora l'Agenzia per la famiglia accerti in fase di rendicontazione e rideterminazione del contributo provinciale la mancanza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, la domanda di concessione viene revocata.

3. In presenza di gravi carenze trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.

Articolo 16
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Articolo 17
Norma transitoria

1. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle approvate con Delibera della Giunta provinciale del 3 ottobre 2017, n. 1054 e trovano applicazione a partire dalle domande di contributo presentate per l'anno 2024.

2. Gli accordi per l'acquisto di posti di assistenza nel servizio Tagesmutter già stipulati, possono essere incentivati fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 tutti i contratti di assistenza devono essere stipulati in conformità alle disposizioni comunali vigenti per i servizi alla prima infanzia.

 

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