(1) Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell’articolo 25 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione.
(2) Il gruppo di redazione è costituito con deliberazione unanime dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale ed è composto in egual misura da rappresentanti della parte sostenitrice e di quella oppositrice. Tale deliberazione dovrà specificare il numero di componenti del gruppo di redazione e la scadenza del suo mandato. L’assegnazione del personale avverrà previo parere obbligatorio rilasciato dai gruppi consiliari su richiesta della/del presidente del Consiglio provinciale e dovrà tenere conto della consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati in Consiglio provinciale e dell’equilibrata rappresentanza di genere. 29)
(3) La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiungono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambe le posizioni.
(4) Tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell’opuscolo destinato alle famiglie. 30)