(1) Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni dal referendum all’Ufficio di presidenza, che provvederà a inoltrare i documenti all’Organismo di valutazione.
(2) L’ammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito del Consiglio provinciale.
(3) Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare all’Ufficio di presidenza le spese per la propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. L’Ufficio di presidenza verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con l’annotazione “Spese di propaganda non denunciate”.