(1) Prima di sottoscrivere il disciplinare di concessione, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al sei per cento della somma dei canoni annui e dell’ammontare delle compensazioni ambientali che dovrà corrispondere, per la durata della concessione, in base al disciplinare di concessione. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia definitiva.
(2) Il concessionario deve depositare inoltre una garanzia pari al sei per cento dell'importo degli interventi e degli investimenti obbligatori previsti nell’offerta. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia, nonché le modalità per la sua riduzione proporzionale.
(3) La mancata costituzione delle garanzie previste dai commi 1 e 2 determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria.
(4) Almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, il concessionario consegna alla Provincia una polizza di assicurazione a copertura dell’eventuale danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere nonché degli eventuali danni a terzi che si possono verificare nel corso della concessione. Nei documenti di gara sono stabiliti le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare, tenuto conto del valore della concessione e dei beni oggetto della concessione stessa.
(5) È fatta salva la facoltà della Provincia di richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie o polizze assicurative, se opportuno in relazione alla singola concessione.