1. In caso di utilizzo parziale o insufficiente della microstruttura aziendale, per ragioni di efficienza e di costi, l'ente gestore può mettere a disposizione per i comuni alcuni posti di assistenza. Al momento dell'inserimento di ogni bambino deve essere rispettato sempre il requisito che la maggioranza dei bambini e delle bambine frequentanti siano utenti aziendali. Il comune partecipa ai costi dei servizi usufruiti dalle sue famiglie utenti nelle relative microstrutture aziendali, laddove il finanziamento avviene in base ai criteri vigenti per le microstrutture ai sensi dell'articolo 15 della legge.
2. Il costo orario addebitato dagli enti gestori ai comuni per i posti nelle microstrutture aziendali non può essere superiore al costo orario più elevato applicato nella stessa microstruttura per le aziende.