(1) Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull’oggetto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatari.
(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell’informazione.
(3) La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti sono rappresentate in egual misura.
(4) Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla Provincia nell’ambito della formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai fini dell’elaborazione partecipativa possono essere incentivati nell’ambito della formazione politica.
(5) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e funge da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi.
(6) Tutti i mezzi di comunicazione, anche i social media, sono considerati canali informativi.