1. La domanda di contributo provinciale deve essere redatta sul modello predisposto dall'Agenzia per la famiglia e deve essere firmata dalla/dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che ha diritto all'agevolazione. I modelli sono disponibili sulla homepage dell'Agenzia per la famiglia.
2. La domanda di contributo provinciale deve riportare i seguenti dati e informazioni:
a) la microstruttura scelta, nonché il numero di posti di assistenza acquistati dal soggetto richiedente e numero delle ore di assistenza previste;
b) costo orario concordato a carico del datore di lavoro, nonché la spesa risultante per il relativo anno di riferimento;
c) tariffa oraria a carico della famiglia utente, dove la quota a carico della famiglia non può superare il 35 per cento della spesa totale come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge;
d) posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
e) Alla domanda va allegata la copia dell'accordo stipulato tra il datore di lavoro e l'ente gestore del servizio scelto.
3. La domanda deve essere inoltrata entro i termini previsti tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Agenzia per la famiglia. Fa fede la data di ricezione riportata nella ricevuta di avvenuta consegna inviata al mittente dal gestore della PEC. Qualora la domanda venga consegnata personalmente, fa fede la data del timbro di ricevuta ovvero in caso di invio per posta, il timbro postale.
4. Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Agenzia per la famiglia qualsiasi modifica riguardante la domanda presentata.
5. Le domande incomplete e non regolarizzate senza valido motivo entro i termini perentori fissati dell'Agenzia per la famiglia, saranno respinte.