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a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 8 (Compiti dell’azienda in cui si svolge l’apprendistato e standard formativi aziendali)     delibera sentenza

(1)  L’azienda in cui si svolge l’apprendistato è obbligata a fornire la migliore formazione possibile all’apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il formatore/la formatrice verificano e valutano periodicamente l’andamento dell’apprendimento.

(2)  Se un’azienda intende formare apprendisti per la prima volta in una determinata professione, il/la titolare dell’azienda oppure il suo/la sua rappresentante legale deve comunicare al competente ufficio provinciale, prima dell’assunzione, che gli standard formativi di cui al comma 3 sono rispettati per la relativa professione.

(3)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce gli standard per la formazione aziendale in osservanza dei seguenti principi:

  1. il formatore/la formatrice è in possesso delle necessarie competenze professionali e di una formazione per formatori/formatrici riconosciuta dalla Provincia o di competenze equivalenti;
  2. il luogo destinato alla formazione deve essere allestito e organizzato in modo che possa essere realizzato il quadro formativo aziendale;
  3. nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella sua azienda non copra l’intero quadro formativo aziendale, si impegna a garantire la necessaria formazione integrativa extra oppure interaziendale  ai sensi dell'articolo 15; 8)
  4. il datore o la datrice di lavoro non devono essere stati condannati/state condannate con sentenza passata in giudicato per avere recato danni fisici, psichici o morali al personale dipendente ovvero, se condannati/condannate, devono essere stati riabilitati/state riabilitate.

(3/bis) Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei contratti di apprendistato. Con la comunicazione di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti. 9)

(4)  I docenti/Le docenti della scuola professionale informano il direttore/la direttrice della propria scuola se nel corso della loro attività di insegnamento constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti.

(5)  La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l'introduzione di un'apposita certificazione per aziende che curano la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri per il riconoscimento di un’azienda quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

(6)  La formazione aziendale può essere svolta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la formazione non è basata su un contratto di apprendistato ma su un altro rapporto di lavoro di natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per tale tipo di formazione aziendale. 10)

massimeDelibera 16 giugno 2020, n. 417 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: La formazione per formatori/formatrici d’apprendisti, il corso obbligatorio nell'apprendistato professionalizzante
massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 354 - Approvazione dei criteri per la formazione aziendale in una professione oggetto d'apprendistato nell'ambito di una misura di riabilitazione lavorativa
massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1135 - Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12
8)
La lettera c) dell'art. 8, comma 3, è stata così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
9)
L'art. 8, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
10)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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