(1) Entro un anno dalla comunicazione del termine dei lavori all'ufficio provinciale competente, il concessionario esegue il collaudo. A tal fine l'impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio. Su richiesta motivata del concessionario, tale termine può essere prorogato un'unica volta per un massimo di dodici mesi. Il mancato collaudo entro i termini suindicati comporta la decadenza della concessione.
(2) Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da tecnici abilitati. La dichiarazione relativa all’avvenuto collaudo, corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta provinciale, è trasmessa all’ufficio provinciale competente, che verifica il rispetto delle prescrizioni amministrative e la completezza della documentazione di collaudo.