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h) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 351)
Regolamento inerente la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 11 novembre 2021, n. 45.

Art. 11 (Progetto preliminare)

(1) Il progetto preliminare di cui all’Art. 24 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

  1. una relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all’esercizio dell’impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle prescrizioni tecniche speciali relative all’infrastruttura, indicando gli eventuali scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;
  2. planimetria generale della zona interessata dall’impianto, rappresentata in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso;
  3. piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
  4. profilo longitudinale della linea in scala adeguata;
  5. calcoli relativi alle configurazioni delle funi e relative verifiche (calcolo di linea);
  6. disegni d’insieme quotati delle principali parti dell’impianto, comprese le stazioni e le opere di linea, nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
  7. dichiarazione redatta, secondo le modalità di cui all’articolo 15, da un esperto iscritto o un’esperta iscritta all’albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale risulti che, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell’esercizio, l’area interessata è, secondo ragionevoli previsioni, immune dal pericolo di frane e valanghe per caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere di protezione oppure, per il solo caso dell’immunità da valanga, mediante piani di distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia possibile realizzare o completare tali opere di protezione;
  8. descrizione della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dall’impianto;
  9. analisi e relazione di sicurezza di cui all’articolo 14, qualora si tratti di impianti aventi caratteristiche innovative;
  10. descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonché delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l’impianto;
  11. limitatamente a impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in linea ovvero indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione.

(2) Il progetto preliminare è firmato dal/dalla richiedente la concessione e da un ingegnere/un’ingegnera con esperienza specifica in materia di impianti a fune e iscrizione all’albo professionale.

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