(1) Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni a revisione, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Va altresì verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza e di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi e delle apparecchiature, in particolare quelli riguardanti la frenatura.
(2) Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico/la tecnica responsabile, con l’assistenza di una persona esperta qualificata di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712, individuano tutte le parti dell’impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.
(3) Vanno sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l’obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d’uso e di manutenzione e nel regolamento di esercizio, rispettando le periodicità ivi contemplate.
(3/bis) Il tecnico/La tecnica responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
(4) Effettuata la revisione quinquennale, il tecnico/la tecnica responsabile invia all’Ufficio una relazione finale, indicando l’esito delle verifiche e prove effettuate.