(1) Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto o dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale:
- funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;
- funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto; ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
- funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto; 15 anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
- sciovie: 15 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
- ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni 10 anni;
- impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il regolamento (UE) 2016/424 per il trasporto di persone: ogni 20 anni.
(2) Per gli impianti che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale va completata prima dell’inizio dell’esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima.
(3) Ai fini dell’approvazione della revisione generale dell’impianto da parte dell’Ufficio, il concessionario titolare della concessione, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il proseguimento dell’esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto anche dell’età dei componenti dell’impianto eventualmente già sostituiti o controllati in precedenza. In casi giustificati, su istanza del titolare della concessione, detto periodo potrà essere inferiore rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione, firmata da un ingegnere o un’ingegnera con esperienza specifica maturata nel settore e iscrizione all’albo professionale, o dal tecnico/dalla tecnica responsabile, tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare almeno sulle parti dell’impianto indicate di seguito, anche con riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dalle ditte costruttrici:
- opere civili delle stazioni e della linea;
- tutte le apparecchiature meccaniche, compresi i veicoli, di norma, previo relativo smontaggio;
- elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all’Art. 23, comma 1;
- tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici con relativi cablaggi e collegamenti di messa a terra.
(4) Sulla base dell’esito dei controlli di cui al comma 3 sono adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire un ulteriore periodo di esercizio in sicurezza, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacità riconosciuta.
(5) Terminata la revisione generale, il direttore/la direttrice dei lavori ovvero il tecnico/la tecnica responsabile, qualora non sia prevista la persona incaricata della direzione lavori, redige una relazione sui lavori e sui controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione è integrata da una dichiarazione dello stesso/della stessa, dalla quale risulti che è garantito, per un ulteriore periodo di tempo, il pubblico esercizio in piena efficienza e sicurezza. L’Ufficio, effettuato con esito positivo l’esame della relazione di revisione, emette, se necessario, un provvedimento di proroga dell’esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all’ articolo 25 della legge.