(1) Nelle zone residenziali l’attività commerciale è esercitata in conformità alla presente legge.
(2) La pianificazione territoriale delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), svolte in zone destinate agli insediamenti produttivi, è effettuata in conformità alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge.
(3) L’esercizio delle attività commerciali nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco, avviene in conformità e nei limiti di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge.
(4) Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l’esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l’intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in “commercio al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Cessata l’attività commerciale, la destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.
(5) Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Nelle zone di espansione, al momento dell’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della domanda di autorizzazione per l’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura complessiva ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi; in alternativa, la SCIA o la domanda di autorizzazione può essere presentata se nella zona oltre il 50 per cento delle aree è destinato all’edilizia agevolata e il 100 per cento della cubatura dell’edilizia non agevolata è già stato realizzato.
(6) Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i Comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.